SETTORE PREVENZIONE INCENDI

Gruppo di Lavoro: Commissione Prevenzione Incendi
Ilario MAMMONE
Coordinatore: Paolo DEL SOLDATO - Monica ROTESI

Attività professionale

COMUNICATO N. 1 - APRILE 2012

COMUNICATO N. 2 - MAGGIO 2012

COMUNICATO N. 3 - GIUGNO 2012

COMUNICATO N. 4 - LUGLIO 2012

COMUNICATO N. 5 - SETTEMBRE 2012

COMUNICATO N. 6 - OTTOBRE 2012
6.1. Corsi

Saranno comunicate periodicamente le novità circa i Corsi di prevenzione Incendi abilitanti e di aggiornamento.
6.2. Novità Legislative

Vademecum per l’adeguamento alla Normativa di Prevenzione Incendi delle Strutture Alberghiere

Circolare Ministero Interni. Infrastrutture energetiche Strategiche. Autorizzazione ai sensi della Legge 4 Aprile 2012 n. 35

Circolare Ministero Sviluppo Economico Infrastrutture. Legge 239 del 23 Agosto 2004

6.3. Bandi

Servizi di consulenza per protezione antincendio. Kongsberg. Scadenza 16/11/2012
6.4. Comunicazioni dalla Commissione Prevenzione Incendi

Nell’ambito delle nuove procedure autorizzative, il professionista che sottoscrive l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (che non deve essere iscritto nell’albo ministeriale ai sensi della L.818/85) si dichiara "omissis…consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere…omissis". Riportiamo per completezza i riferimenti legislativi:

a) Art.19 comma 6 L.241/90: Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

b) Art.20 comma 2 D.Lgs. 139/06: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

c) Artt. 359 e 481 del Codice Penale:
Art. 359, c.p. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
Art. 481, c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila (euro 51) a un milione (euro 516).
2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Dall’analisi dei vari richiami si riscontra che l’eventuale reato di falsità nella sottoscrizione di una asseverazione a corredo di una SCIA comporta una sanzione più grave (reclusione da uno a tre anni) rispetto allo stesso reato previsto nel Codice Penale (reclusione fino a un anno) nell’esercizio di persone esercenti un servizio di pubblica utilità.
La motivazione di tale differente valutazione verrà posta all’attenzione di esperti in diritto penale.