Gruppo di Lavoro: |
Commissione
Prevenzione Incendi Ilario MAMMONE |
Coordinatore: | Paolo DEL SOLDATO - Monica ROTESI |
COMUNICATO N. 5 - SETTEMBRE 2012
COMUNICATO N. 6 - OTTOBRE 2012 |
6.1. Corsi Saranno comunicate periodicamente le novità circa i Corsi di prevenzione Incendi abilitanti e di aggiornamento. |
6.2. Novità Legislative • Vademecum per l’adeguamento alla Normativa di Prevenzione Incendi delle Strutture Alberghiere • Circolare Ministero Sviluppo Economico Infrastrutture. Legge 239 del 23 Agosto 2004 |
6.3. Bandi • Servizi di consulenza per protezione antincendio. Kongsberg. Scadenza 16/11/2012 |
6.4. Comunicazioni dalla Commissione Prevenzione
Incendi Nell’ambito delle nuove procedure autorizzative, il professionista che sottoscrive l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (che non deve essere iscritto nell’albo ministeriale ai sensi della L.818/85) si dichiara "omissis…consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere…omissis". Riportiamo per completezza i riferimenti legislativi: a) Art.19 comma 6 L.241/90: Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. b) Art.20 comma 2 D.Lgs. 139/06: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
c) Artt. 359 e 481 del Codice Penale:
Dall’analisi dei vari richiami si riscontra che l’eventuale reato di falsità
nella sottoscrizione di una asseverazione a corredo di una SCIA comporta una
sanzione più grave (reclusione da uno a tre anni) rispetto allo stesso reato
previsto nel Codice Penale (reclusione fino a un anno) nell’esercizio di
persone esercenti un servizio di pubblica utilità. |