NEWSLETTER DEL 31 ottobre 2012

 

   
 

Regione Toscana - Ufficio tecnico del Genio Civile di Area Vasta Arezzo, Firenze, Prato e Pistoia - Prezziario di riferimento.

In occasione dell'Incontro Tecnico del 5 ottobre e a seguito della presentazione dell'Ing. Giancarlo Fianchisti, si comunica che sul sito della Federazione, nella voce news si può trovare il "Prezziario di riferimento per gli interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici di cui alle linee di indirizzo del 19.06/2012, v. 1.0".

 

 
  Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana - Settore Prevenzione Incendi - Comunicato n. 6.
 
Gruppo di Lavoro: Commissione Prevenzione Incendi
Ilario MAMMONE - Monica ROTESI
Coordinatore: Paolo DEL SOLDATO

Attività Professionale

6.1. Corsi

Saranno comunicate periodicamente le novità circa i Corsi di prevenzione Incendi abilitanti e di aggiornamento.

6.2. Novità Legislative

• Vademecum per l’adeguamento alla Normativa di Prevenzione Incendi delle Strutture Alberghiere

• Circolare Ministero Interni. Infrastrutture energetiche Strategiche. Autorizzazione ai sensi della Legge 4 Aprile 2012 n. 35

• Circolare Ministero Sviluppo Economico Infrastrutture. Legge 239 del 23 Agosto 2004 

6.3. Bandi

• Servizi di consulenza per protezione antincendio. Kongsberg. Scadenza 16/11/2012

6.4. Comunicazioni dalla Commissione Prevenzione Incendi

Nell’ambito delle nuove procedure autorizzative, il professionista che sottoscrive l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (che non deve essere iscritto nell’albo ministeriale ai sensi della L.818/85) si dichiara "omissis…consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere…omissis". Riportiamo per completezza i riferimenti legislativi:

a) Art.19 comma 6 L.241/90: Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

b) Art.20 comma 2 D.Lgs. 139/06: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

c) Artt. 359 e 481 del Codice Penale:
Art. 359, c.p. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
Art. 481, c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila (euro 51) a un milione (euro 516).
2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Dall’analisi dei vari richiami si riscontra che l’eventuale reato di falsità nella sottoscrizione di una asseverazione a corredo di una SCIA comporta una sanzione più grave (reclusione da uno a tre anni) rispetto allo stesso reato previsto nel Codice Penale (reclusione fino a un anno) nell’esercizio di persone esercenti un servizio di pubblica utilità.
La motivazione di tale differente valutazione verrà posta all’attenzione di esperti in diritto penale.

Link alla pagina del Settore Prevenzione Incendi sul sito della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana

 

 
 

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