FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI

ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA

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NOTIZIARIO ELETTRONICO LUGLIO 2003

 

 

 IL RINNOVAMENTO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI ED IL RUOLO DEGLI ORDINI E DEL CUP.

(Paolo Berti)

 

IL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

 

ORDINANZA 3274 SULLA CLASSIFICAZIONE E NORMATIVE SISMICHE INDIRIZZI REGOLAMENTARI DALLA REGIONE TOSCANA

 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE

 

COMPETENZE – PRIME PROBLEMATICHE DERIVANTI

DAL DPR 328/2001

 

SENTENZE TAR VENETO TARIFFE OPERE PUBBLICHE

 

SENTENZA TAR LAZIO DPR 328/01

 

NEWS DAL MONDO DEI TECNICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RINNOVAMENTO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI ED IL RUOLO DEGLI ORDINI E DEL CUP.

 

Dopo il riconoscimento a livello europeo dell’importanza delle professioni intellettuali nella società moderna, del loro insostituibile ruolo di pubblico interesse quali garanti del pluralismo e dell’indipendenza del cittadino nell’espletare per quest’ultimo, con la garanzia derivante dal rispetto di tariffe minime obbligatorie e con le caratteristiche etiche e deontologiche peculiari del professionista, prestazioni caratterizzate da importanti contenuti, quali l’alto livello di qualità ed in quanto espressioni di un libero pensiero per il rispetto dei soli criteri tecnico-scientifici afferenti alla disciplina oggetto della prestazione, è necessario approfondire alcuni ragionamenti e trarne le logiche conseguenze .

Se, come sembra, i professionisti sono riconosciuti detentori di un libero “sapere” e se quest’ultimo è reputato un patrimonio della società, sia per i motivi sopra esposti che per il fatto che le “conoscenze” sono considerate una ricchezza dell’attuale era post-industriale, appare logico che la società stessa provveda a tutelare l’esercizio e l’autonomia delle libere professioni intellettuali dalle ingerenze di chi ha interessi diversi sia per gli obiettivi che per le modalità con le quali tali obiettivi vengono conseguiti.

Tale tutela deve partire dal presupposto che le professioni costituiscono una “forza sociale” alla quale deve essere riconosciuta, come tale, autonomia culturale, organizzativa e decisionale che deve essere garantita da organismi rinnovati, rappresentativi delle libere professioni, ai quali sia riconosciuta, per legge, la rappresentanza di quest’ultime e quindi il diritto ad un confronto con le forze politiche e sociali e con la compagine governativa a livello centrale e regionale.

Tali organismi non possono non essere individuati negli Ordini e Collegi professionali i quali, per loro natura, già adesso esercitano molte delle funzioni di cui si è detto ma che, in occasione della imminente riforma delle professioni, debbono essere dotati di quegli strumenti ed esser loro riconosciute quelle prerogative che consentano di conseguire il risultato sopra esplicitato.

Gli Ordini e Collegi dovrebbero in sostanza dotarsi di due zone di interfaccia: la prima, rivolta verso la categoria, per raccoglierne e sollecitarne le esigenze di aggiornamento, di tutela, di regolamentazione e di risoluzione delle varie problematiche professionali, la seconda, indirizzata all’esterno, verso la collettività in generale, per garantire lo standard prestazionale dei propri iscritti e, in particolare, verso le istituzioni per l’espletamento del ruolo sociale riconosciuto loro.

Il riferimento agli attuali Ordini e Collegi è obbligatorio in quanto ad essi ed ai professionisti che a questi fanno riferimento il legislatore ha riconosciuto funzioni ed attività che possono riconnettersi alla tutela dei diritti garantiti al cittadino dal dettato costituzionale: diritto alla salute, alla sicurezza ed incolumità, alla difesa, alla libera informazione, alla tutela dell’ambiente ed allo sviluppo e sfruttamento sostenibile delle risorse planetarie.

Altre attività professionali potranno, forse in futuro, acquisire un ruolo paritetico a quello delle professioni adesso regolamentate in Ordini e Collegi, ma solo dopo che la collettività, e per essa il legislatore, abbia riconosciuto tale esigenza alla luce dei criteri sopra esplicitati. L’esercizio delle professioni per adesso non regolamentate potrà avvenire con pari dignità di quelle regolamentate, ma su piani diversi, senza sovrapposizioni ed interferenze; ciò non per creare suddivisioni ma per evitare commistioni tutt’altro che trasparenti, ed unire le due modalità di esercizio della professione in un unico obiettivo di chiarezza nei confronti del cittadino, ciascuno però con il proprio ruolo.

Chi, adesso, auspica ed invoca il rinnovamento nel campo delle professioni regolamentate forse non ha ben capito la novità cruciale esplicitata già in altre occasioni e qui meglio precisata ma potrà, sinceramente e fattivamente adoperarsi al fine di favorire la presente proposta di rinnovamento e sviluppo delle professioni intellettuali.

Nell’ambito di tale progetto innovativo, l’organizzazione degli Ordini e Collegi in organismi più complessi ed unificanti, quali risultano i CUP, sia a livello regionale che nazionale, risponde a semplici esigenze di logica e di buon senso; le richieste avanzate in forma unitaria presentano un duplice aspetto positivo: inducono gli interlocutori politici a tener conto della massa dei richiedenti e li tranquillizzano sulla più che probabile assenza di critiche, da parte dei singoli aderenti all’organismo proponente, una volta che tali richieste siano state accolte.

La funzione dei CUP è quindi quella di raccogliere, selezionare e convogliare appropriatamente le domande di cambiamento e di miglioramento delle varie professioni intellettuali che li costituiscono affinché tali domande abbiano più probabilità di essere accolte.

E’ evidente che il livello di azione dei CUP dovrà riferirsi a problematiche di ampio respiro per la peculiarità delle professioni che ad essi fanno capo; prova ne sia il fatto che già all’interno dei CUP si sono creati almeno tre settori, ciascuno relativo all’ambito di esercizio di un insieme di professioni. La validità del CUP si misurerà quindi dalla capacità del medesimo di determinare l’intersezione degli insiemi di esigenze che ciascuna professione sarà in grado di rappresentare.

Per quanto è possibile dedurre ciò che è stato prima espresso circa le modalità e le caratteristiche di rinnovamento degli Ordini e Collegi dovrebbe risultare un argomento unificante.

Le modalità di proposizione verso l’esterno delle idee scaturite dal lavoro dei CUP non può non soggiacere alle regole che ormai tutti conosciamo sulla circolazione e sulla pubblicizzazione delle idee in generale. Per quanto riguarda il CUP Regionale Toscano, il lavoro attuale di assidua partecipazione ai tavoli settoriali e generale, individuati con la firma del protocollo d’intesa con la Regione Toscana (risultato già di per sé prestigioso, da rendere concretamente utile per le professioni), dovrà essere integrato, con l’aiuto dei colleghi giornalisti, da una fitta ed insistente campagna di propaganda, sia su temi generali che settoriali, sulla stampa; la prevista Assemblea di Settembre rientra nella metodica della circolazione delle idee e della ricerca e verifica del consenso interno che non può non trovare tutti concordi.

L’ulteriore passo in avanti verso gli obiettivi prima delineati è sicuramente costituito dall’organizzazione di un convegno (su un tema unificante) da organizzare tempestivamente su temi di attualità con la partecipazione di rappresentanti politici e del mondo della cultura aventi attinenza con il mondo delle professioni; probabilmente un primo spunto potrà esserci fornito dall’andamento della legge di riordino delle professioni.

                                                                                                                      Paolo Berti               

 

 

 

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Il Consiglio della Federazione ……..

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DI MERCOLEDI' 9 APRILE 2003 PRESSO L’HOTEL DOMENICO A MONTE SAN SAVINO AREZZO.

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI VENERDI’ 16 MAGGIO 2003 PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PISTOIA.

 

VERBALE DELLA RIUNIORE DEL CONSIGLIO DI LUNEDI’ 9 GIUGNO 2003 PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO.

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI LUNEDI’ 30 GIUGNO 2003 PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SIENA.

 

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA

DI MERCOLEDI' 12 MARZO 2003 PRESSO VILLA POSCHI A S.GIULIANO TERME PISA.

 

*****

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DI MERCOLEDI' 9 APRILE 2003 PRESSO L’HOTEL DOMENICO A MONTE SAN SAVINO AREZZO.

 

Alle ore 17,00 risultano presenti:

 

Ordine di Arezzo:                   Chiesa delega Montalbano, Cardinale

Ordine di Firenze:                  Martarelli, Cinelli

Ordine di Grosseto:                Di Felice

Ordine di Livorno:                 Ciaponi, Berti

Ordine di Lucca:                   

Ordine di Massa-Carrara:       Pregliasco, Tinelli

Ordine di Pisa:                                   Macchi, Cioni            

Ordine di Pistoia:                   Vacca, Mingrino

Ordine di Prato:                     Guazzini, Vannucchi

Ordine di Siena:                     Terrosi

 

Constatato che sono presenti 9 Ordini Provinciali su 10,  15 Consiglieri e una delega per una valenza di 16 su 20,  il Presidente dichiara aperta la Riunione che ha il seguente O.d.g.:

 

Alle ore 17,10 entrano Buccino e Micheli con delega di De Santi.

1) Approvazione del verbale del precedente Consiglio;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Il Protocollo d’intesa firmato con i tre Enti di certificazione dei sistemi di qualità. Divulgazione, prospettive ed iniziative conseguenti;

4) Incontro interfederale del 7 u.s. a Bologna. Relazione e approfondimento delle tematiche trattate:

- DPR 328

- Nuova normativa sismica: ordinanza n. 3274 del 20/03/2003

- Assemblea dei Presidenti

- Tariffe sui Lavori pubblici

- Riforma delle professioni

5) Testo unico per gli appalti pubblici. Osservazioni sulla proposta di Legge regionale consegnata nella riunione di Grosseto;

6) Proposta del documento elaborato dalla Commissione della Federazione sulle competenze degli ingegneri iunior;

7)   Varie ed eventuali.

 

Punto 1- Approvazione del verbale del precedente Consiglio:

Il Verbale viene approvato con le modifiche apportate.

 

Punto 2- Comunicazioni del Presidente:

2.1 Perviene dalla Regione Toscana Sesta Commissione, la convocazione per detta Commissione per martedì 15 aprile alle ore 14,30 con il seguente o.d.g.: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Proposta di deliberazione n. 564: “ Modifica della Dotazione organica dell’Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli”; 3) Proposta di deliberazione n. 787: “ Programma degli investimenti strategici della Regione. Piano attuativo degli interventi per il miglioramento della qualità urbana della città di Firenze per gli anni 2003-2005”; 4) Proposta di deliberazione n. 470: “ Autorità di Bacino del Fiume Serchio – Comitato Tecnico – Designazione rappresentanti regionali”; La segreteria invierà, dopo averne fatto richiesta presso la Regione, il testo del documento all’Ing. Tinelli e all’Ordine Ingegneri di Lucca. 5) Proposta di legge n. 220: “ Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”.

2.2 Perviene da parte dell’Ordine Ingegneri di Torino, la copia della lettera inviata al Presidente del CUP Nazionale Arch. Raffaele Sirica.

2.3 Perviene dall’Ordine Ingegneri di Grosseto, la nomina del rappresentante a far parte della Commissione competenze iunior settore trasporti, Riccardo Vannozzi.

2.4 Perviene dall’Ordine Ingegneri di Grosseto, richiesta di parere su Corsi organizzati dalla provincia di Grosseto per verificatori di impianti termici. Il quesito si passa alla Commissione Impianti della Federazione.

Alle ore 17,25 entra Pannini.

2.5 Perviene dall’Ordine Ingegneri di Grosseto, quesito sui requisiti professionali per l’iscrizione nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali. Il Presidente approfondirà la questione e relazionerà in merito.

2.6 Perviene dal Centro Studi richiesta di materiale elaborato in occasione di iniziative formative, tecniche e scientifiche promosse dalla Federazione.

2.7 Perviene dalla ARSIA Regione Toscana, l’invito a partecipare ad una riunione che si terrà il 17 aprile p.v. per la presentazione dell’attività formative nel settore foresta legno ed energia.

2.8 Perviene dal Comune di Empoli, comunicazione della data per la firma dell’atto costitutivo dell’Associazione per l’Arno.

2.9 Perviene dall’Ordine Ingegneri di Prato, copia della lettera inviata al Ministero della Giustizia e al Consiglio Nazionale, riguardante la richiesta di parere sulle tariffe professionali per “Ispettore di cantiere”.

Il Presidente informa sulle Circolari pervenute dal CNI: n. 269 “Convegno dello SNID Professionale – Roma, 11 aprile 2003”.

 

Punto 3 – Il Protocollo d’Intesa firmato con i tre Enti di certificazione dei sistemi di qualità. Divulgazione, prospettive ed iniziative conseguenti:

Il Presidente dopo aver ricordato brevemente i contenuti del protocollo d’intesa, conferma che è stato sottoscritto e che quindi è operativo. Dovrà seguire un momento di divulgazione e pubblicità, a tale iniziativa, con la collaborazione importante di tutti gli Ordini. Per questo si ritiene utile Coordinare le iniziative affinché non ci siano superfetazioni inutili ma si riesca a organizzare sinergicamente le attività in questo settore. Per questo sarà convocata nella sede della Federazione, la Commissione Qualità della stessa, con tutti i Coordinatori delle Commissioni Qualità degli Ordini, per coordinare le attività, concordare le azioni per pubblicizzare tali accordi e organizzare altre iniziative in merito.

 

Punto 4 - Incontro interfederale Toscana, Emilia Romagna e Marche, del 7 u.s. a Bologna. Relazione e approfondimento  delle tematiche trattate:

-   DPR 328/2001;

-   Nuova normativa sismica: ordinanza n. 3274 del 20/03/2003;

-   Assemblea dei Presidenti;

-   Tariffe sui Lavori pubblici;

-   Riforma delle professioni.

Il Presidente illustra i contenuti di tali incontro. La prima cosa di carattere generale è che non siamo riusciti a ordinare ed approfondire gli argomenti così come sono enunciati all’odg. Questo perché, parlare del 328/01 significa per la categoria, ritornare su una ferita ancora aperta. Molto ancora fa discutere, e quindi gran parte del tempo del dibattito è stato da questo assorbito. Risulta che sia stato pubblicato su il sito di qualche Ordine, la sentenza TAR sul ricorso del CNI contro il DPR 328. Soprattutto non si capisce perché ancora ufficialmente non sia stata trasmessa, da parte del CNI. Si ripropone ancora la discussione sulle competenze, in particolare sulla Geotecnica e l’Urbanistica. Il prossimo incontro sarà il 12 maggio a Bologna. In questa discussione che emerge dalle Federazioni e non solo si dovrà coinvolgere anche il CNI e l’Assemblea dei Presidenti. Come deliberato a Grosseto la Federazione Toscana ha proposto che si tratti anche una possibile riorganizzazione dell’assemblea dei Presidenti. Si è stabilito che alla prossima riunione interfederale sarà invitata anche la FIOPA. Riguardo alla nuova normativa sismica introdotta con l’Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 del Presidente del Consiglio, ancora da pubblicare sulla G.U. si sono registrate molte perplessità. Praticamente l’Emilia Romagna passa da un territorio prevalentemente non dichiarato sismico a territorio sismico. Viene sollevato il problema dell’adeguamento anche del mondo professionale a dover progettare secondo criteri mai presi in considerazione prima del giorno dell’entrata in vigore di tale Ordinanza. Le principali novità che l’Ordinanza pone sostanzialmente sono: la classificazione sismica (con scala diversa) di tutto il territorio nazionale; le nuove normative che entreranno in vigore dopo centoottanta giorni, per acciaio, c.a., c.a.p. e muratura, derivano direttamente dall’EC8, quindi seguono criteri di progettazione prevalentemente rispondenti a criteri prestazionali, e non ammetteranno più il calcolo alle tensioni ammissibili. Il Presidente propone che sarebbe opportuno organizzare dei Corsi di aggiornamento. Una possibilità potrebbe essere quella che la Federazione studia il programma e trova i Docenti, e questo pacchetto poi verrebbe gestito dai singoli Ordini, oppure si potrebbe raggruppare in una sede più Ordini. Questo discorso si può trasferire anche sull’altro tema dell’Accordo Volontario firmato con la Regione Toscana, sugli inerti riciclati, che vede l’impegno degli Ordini nel formare ed aggiornare i propri iscritti su tali argomento. Infatti ricordiamo brevemente che la Federazione, firmando l’Accordo Volontario si è impegnata su due fronti, con la R.T.: quello dei corsi di aggiornamento e sulla redazione di un capitolato prestazionale per gli inerti da riutilizzare.

Sul tema delle tariffe sui Lavori pubblici, vengono illustrate le situazioni che si incontrano nelle varie Regioni. Nelle Marche applicano la L. 143 e non il D.M. 4.4.2001. Anche nell’Emilia Romagna è prevalente il ricorso all’applicazione della vecchia tariffa professionale. Alla base di questa anomala situazione, sta il fatto che non sia stata presa una posizione netta, attraverso una circolare, da parte né del Ministero della Giustizia, né da quello delle Infrastrutture, limitandosi entrambi a pareri dei propri uffici, mai attraverso atti firmati dai Sottosegretari o Ministri. Questo è l’altro argomento che non trova in sintonia i presenti alla riunione, con l’operato del CNI. Infatti nonostante che il Sottosegretario Vietti si sia più volte impegnato, anche di fronte alla platea congressuale di Sanremo, all’emanare una circolare in proposito, mai emanata, il CNI ancora enfatizza pareri che per quanto emessi da alti dirigenti o uffici legali, dei Ministeri dello Stato, sempre pareri sono.   Il risultato è che il D.M. 4.4.2001 non trova applicazione totale.

Si apre la discussione in Consiglio. Chiaramente il tema dell’Ordinanza pone alcuni problemi anche in Toscana. Anche se in maniera meno estesa, in Lucchesia molti comuni non classificati sismici adesso con l’entrate in vigore dell’Ordinanza saranno invece classificati. Ma più che privare tecnici impreparati nella nostra regione si porrà il problema del transitorio. Sul fronte dei corsi Macchi, informa che partirà a Pisa un Corso di aggiornamento di 2 giorni sul tema: “Diagnosi e sicurezza delle costruzioni in muratura”. Da Martarelli arriva la proposta di riscrivere il 328 almeno per la parte che riguarda gli ingegneri. Macchi è d’accordo infatti l’On. Vietti aveva chiesto di fare una proposta. Cardinale sottolinea la necessità di passare ad una fase propositiva. Non aver riscritto il 328, almeno per la parte che ci riguarda, vuol dire non avere una rappresentanza “politica” a livello centrale. Naturalmente ritornando alla sentenza del Tar Lazio sul rigetto del ricorso contro il Dpr 328 si domandano quali sono le motivazioni del rifiuto.

 

Punto 5 - Testo unico per gli appalti pubblici. Osservazioni sulla proposta di Legge regionale consegnata nella riunione di Grosseto:

Riprendendo il discorso aperto a Grosseto, il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul testo a suo tempo distribuito. Cardinale pone il problema sulla possibilità di rimuovere l’argomento delle regie di processo. Si pone la domanda sul perché fondamentalmente, per gli Appalti di LL.PP., il contenzioso è maggiore rispetto alla vecchia legge, e quindi sul perché la nuova normativa non risolve il problema accennato. Ricorda inoltre che la L. 109 e s.s.m. e i.  è una legge di processo e quindi se tutti i passi previsti della filiera non vengono realizzati questo può inficiare il risultato. Cinelli ricorda che lo schema del disegno di legge proposta da Itaca per una legge tipo delle regioni sul tema dei LL.PP. è gia stato approvato dalla conferenza delle regioni alcuni giorni fa, quindi se si vuole incidere con qualche osservazione puntuale forse è il momento giusto. Il Presidente chiede di formare una Commissione che risulta cosi formata: Cardinale, Cinelli, Martarelli, Pannini, Terrosi.

 

Punto 6 - Proposta del documento elaborato dalla Commissione della Federazione sulle competenze degli ingegneri iunior:

Il Presidente spiega che l’apposita costituita Commissione formata da: Angotti, Barale, Berti, Cardinale, Ciaponi, Cinelli, Dringoli, Martarelli, Mingrino e Pregliasco si è riunita diverse volte. Ogni componente ha contribuito in vario modo alla composizione di un documento che tratta le competenze dell’ingegnere iunior nei tre settori di competenza. Il documento, discusso, emendato, approfondito, è stato condiviso all’unanimità dai commissari e presentato in bozza stasera. Il documento si allega al presente verbale. Questo documento, che rappresenta una bozza per aprire la discussione nei vari Ordini, dovrebbe essere discusso all’interno di essi. Se saranno proposti degli emendamenti o altri contributi, sarà riportato nella Commissione che ne farà un’istruttoria per poi riproporre il documento alla discussione definitiva in Consiglio di Federazione per l’approvazione, ed in cascata nei vari Consigli degli Ordini. All’unanimità viene condiviso i percorso tracciato dal Presidente.

 

Punto 7 -   Varie ed eventuali:

Alle ore 20,08 il Presidente chiude il Consiglio odierno e fissa il prossimo a Pistoia il 16 maggio ore 16,30.

 

   Il  Segretario                                                               Il  Presidente

Dott. Ing. Antonio CINELLI                                      Dott. Ing. Paolo BERTI

 

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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI VENERDI’ 16 MAGGIO 2003 PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PISTOIA.

 

Alle ore 17,10 risultano presenti:

 

Ordine di Arezzo:                   Cardinale

Ordine di Firenze:                  Cinelli

Ordine di Grosseto:                Assenti

Ordine di Livorno:                 Ciaponi, Berti

Ordine di Lucca:                    De Santi

Ordine di Massa-Carrara:       Pregliasco, Tinelli

Ordine di Pisa:                                   Macchi, Cioni

Ordine di Pistoia:                   Vacca, Mingrino

Ordine di Prato:                     Vannucchi

Ordine di Siena:                     Terrosi

 

Constatato che sono presenti 9 Ordini Provinciali su 10, e 13 Consiglieri su 20, il Presidente dichiara aperta la riunione che ha il seguente O.d.g.:

 

1)  Approvazione del verbale del precedente Consiglio;

2)  Comunicazioni del Presidente;

3)  Discussione, predisposizione ed approvazione del documento sulle competenze dell’ingegnere iunior;

4)  Competenze per l’iscrizione del Registro degli ingegneri navali;

5)  Ordinanza sulla classificazione e normativa sismica: conseguenze ed attività a seguito della entrata in vigore;

6)  Riunione interfederale del 12 u.s. a Bologna;

7)  Varie ed eventuali.

 

 

 

Punto 1 - Approvazione del verbale del precedente Consiglio:

Il verbale viene approvato all’unanimità con le modifiche evidenziate.

 

Punto 2 - Comunicazioni del Presidente:

2.1 Perviene dall’Ordine Ingegneri di Prato, la lettera, inviata al CNI e per conoscenza a tutti gli Ordini d’Italia e alla Federazione, riguardante alcune considerazioni riferite alla sentenza del TAR Lazio circa il ricorso del CNI contro il DPR 328/01.

2.2 Perviene dall’Ordine Ingegneri di Prato, le osservazioni alla bozza preparata dalla Commissione della Federazione,  sulle competenze professionali dell’ingegnere iunior.

2.3 Perviene da Confedertecnica Toscana, la comunicazione della formazione della Rappresentanza regionale della toscana, federazione delle associazioni sindacali delle libere professioni tecniche.

2.4 Perviene dalla Regione Toscana, comunicazioni relative alla valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici. E’ stato predisposto il testo delle Linee guida e il giorno 20 maggio presso auditorium del Consiglio Regionale saranno presentate. La Federazione è invitata.

2.5 Perviene dalla Regione Toscana, le informazioni preliminari su riclassificazione simica del territorio (ordinanza 3274 del 20.03.03)

2.6 Perviene da “Pegaso” la richiesta di collaborazione per il sito web.

2.7 Perviene dall’Ordine di Prato, copia della lettera in risposta ad un proprio iscritto, Ingegnere iunio, riguardante  le competenze professionali.

Il Presidente informa sulle Circolari pervenute dal CNI: n. 270 “D.M. 4/4/2001 – Tariffe per i Lavori Pubblici.”; n. 271 “D.M. 7.2.2003 n. 57 a titolo regolamento recante modalità di attuazione dell’art. 71 della legge 23.12.2000 n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi”; n. 272  Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed ingegnere iunior – prima e seconda sessione anno 2003”; n. 273 “D.P.R. n. 328/01 – Ricorso TAR Lazio”; n. 274 “ D.M. 4 aprile 2001 – Tariffe per i Lavori Pubblici”; n. 275 “ progetto di disegno di legge recante riforma del diritto delle professioni intellettuali”;  n. 276 “ Approvazione dotazione organica degli Ordini provinciali – richiesta di parere – risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica – prot. CNI n. 9696”; n. 277 “ Convocazione Assemblea dei Presidenti”; n. 280 “ D.M. 4/4/2001 – Tariffe per i Lavori Pubblici – Sentenza del TAR del Veneto”; n.281 “ Convegno CUP 30 maggio 2003”.

 

Punto 3 – Discussione, predisposizione ed approvazione del documento sulle competenze dell’ingegnere iunior:

Si tratta il punto successivo.

 

Punto 4 – Competenze per l’iscrizione del Registro degli ingegneri navali:

 

Il Presidente, visto il Codice della Navigazione, il DPR 328 e il Regolamento della Professione Ingegnere, ha predisposto una lettera, che letta in Consiglio, è condivisa all’unanimità. Questa sarà inviata a tutti gli Ordini Ingegneri della Toscana.

 

Punto 5 – Ordinanza sulla classificazione e normativa sismica: conseguenze ed attività a seguito della entrata in vigore:

Il Presidente ricorda che l’Ordinanza è stata pubblicata sulla G.U. con alcune modifiche all’art. 2. Ricorda inoltre che i rapporti con la Regione Toscana, attraverso il responsabile della sismica Arch. Ferrini, sono continui e collaborativi. All’ultima riunione del 12 c.m. erano presenti tutti i responsabili degli Uffici Regionali per la Tutela del Territorio, delle varie province toscane e per la Federazione Mingrino e Cinelli. In quella riunione sono state ribadite, da parte dei responsabili degli uffici, le numerose perplessità sulle date da prendere come riferimento, per i vari adempimenti. Infatti se l’efficacia dell’ordinanza scatta dal momento della sua pubblicazione sulla G.U. che le modalità che vengono in essa fissate, non si capisce perché, in alcuni articoli dell’ordinanza si faccia riferimento alla data della stessa. Dopo ampia discussione in Consiglio, gli indirizzi che deve seguire la Federazione sono:

1.         organizzare un Convegno, in collaborazione con la R.T. e l’Università;

2.         predisporre dei programmi per corsi di formazione e aggiornamento, riguardo alla sismica, che potrebbero usufruire di fondi da parte della R.T. E’ gia stato richiesto all’Arch.  Ferrini tale possibilità, siamo in attesa della risposta.

A Livorno, hanno già un ipotesi su come organizzare tali corsi.

Alle ore 18,10 entra Martarelli

De Santi sarebbe ben felice che questi corsi li organizzasse la Federazione, (da fare con urgenza) e preannuncia che in merito “invierà in quesito”. Infatti la provincia di Lucca si trova, fra quelle Toscane, con numerosi Comuni ricompresi nella nuova mappatura sismica.

Cinelli  fa presente che a suo parere, quello della presunta contrapposizione fra organi istituzionali, deputati all’emanazione di tali norme tecniche, Ministero delle Infrastrutture (sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP.) e Protezione Civile, è una contrapposizione fra due scuole di pensiero tecnico, culturalmente diverse fra loro, anche anagraficamente. Infatti per l’esperienza personale, confermata nella riunione di Roma del mese scorso, per la presentazione di dette normative e svolto dai vari gruppi di lavoro, l’età media dei relatori non corrispondeva esattamente a quella dei “decani” universitari, ma bensì da “giovani” professori, determinati e motivati a cambiare approccio rispetto al metodo  tradizionale di progettazione.

 

Punto 6 – Riunione interfederale del 12 u.s. a Bologna:

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla riunione del 12 c.m.. Erano presenti 8 Federazioni, quindi ben più partecipata che della precedente del 7 aprile. E’ stato ribadito che il DPR 328/01, benché nel metodo sia riconosciuta positiva la suddivisione nei 3 settori fatta dall’art.46, nel merito contiene delle cose che non ci vanno bene. Le Federazioni vorrebbero dare un contributo al CNI nel portare avanti l’iniziativa, che mirerebbe a riscrivere nel merito l’articolo, del Dpr 328, che riguarda esclusivamente gli ingegneri. Il Presidente chiede al Consiglio il parere su tale iniziativa, e all’unanimità viene deliberato di perseguire tale obiettivo.

Si ritorna al punto 3.

 

Punto 3 – Discussione, predisposizione ed approvazione del documento sulle competenze dell’ingegnere iunior:

Il Presidente legge alcune osservazioni pervenute da vari Ordini, fatte sulla bozza relativa alle competenze. Ricorda che l’importante è aver chiaro il significato “politico” che tale documento dovrebbe e potrebbe avere verso l’esterno. E’ chiaro che va affinato e ridiscusso, ma resta il fatto che il riuscire a condividere un documento sulle competenze degli ingegneri junior, sarebbe un grande successo per la categoria. Nella discussione in Consiglio vengono poste alcune  osservazioni. Macchi pone l’attenzione su due punti: il primo è riguardo alla non possibilità di fare l’adeguamento sismico; il secondo è sul Collaudo. Terrosi invece si sofferma sull’aspetto dei piani attuativi, chiedendo che siano meglio identificati e che siano anche determinate le entità territoriali e/o volumetriche. Il Presidente ritenendo le osservazioni proposte meritevoli di approfondimento, e quindi della necessità di maggior tempo per la loro discussione, propone, intanto, di inviare il documento al Cni così come primo contributo e successivamente di riprendere e affinare la discussione su i temi proposti.

Il Consiglio approva.

 

Punto 7 – Varie ed eventuali:

Alle ore 20,30 la riunione termina.

Vengono fissate le date delle prossime riunioni, il 9 Giugno a Livorno ore 16,30, il 30 Giugno a Siena ore 16,00, ed il 16 Luglio a Massa Carrara.    

 

               Il  Segretario                                                                         Il  Presidente

Dott. Ing. Antonio CINELLI                                                    Dott. Ing. Paolo BERTI

 

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VERBALE DELLA RIUNIORE DEL CONSIGLIO DI LUNEDI’ 9 GIUGNO 2003 PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO.

 

Alle ore 17,00 risultano presenti:

 

Ordine di Arezzo:                   Assenti

Ordine di Firenze:                  Cinelli

Ordine di Grosseto:                Buccino, Di Felice delega Del Fa’

Ordine di Livorno:                 Ciaponi, Berti

Ordine di Lucca:                    Assenti

Ordine di Massa-Carrara:       Pregliasco, Tinelli

Ordine di Pisa:                                   Macchi

Ordine di Pistoia:                   Vacca, Mingrino

Ordine di Prato:                     Vannucchi

Ordine di Siena:                     Terrosi, Pannini delega Niccolini

 

Constatato che sono presenti 8 Ordini Provinciali su 10,  11 Consiglieri e due deleghe per una valenza di 13 Consiglieri su 20, il Presidente dichiara aperta la riuniore che ha il seguente O.d.g.:

 

1) Approvazione del verbale del precedente Consiglio;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Esame del parere della Commissione Impianti della Federazione in tema di competenze sulla Legge 46/90 ed approvazione Tariffe Legge 10/91 e Prevenzioni incendi;

4) Risultanze dell’Assemblea dei Presidenti del 23 u.s.: competenze ingegnere iunior  e nuova normativa sismica;

5) Sviluppi nei rapporti tra CUP Regionale e Regione Toscana;

6) Tariffe dei lavori pubblici: analisi della situazione ed eventuali iniziative;

7) Varie ed eventuali.

 

Punto 1 - Approvazione del verbale del precedente Consiglio:

Il verbale viene approvato con alcune modifiche.

 

Punto 2 - Comunicazioni del Presidente:

2.1 Perviene dalla Regione Toscana 1^ Commissione Consiliare, l’invito alla consultazione sulla proposta di risoluzione n. 28 “ Documento di Programmazione economica e finanziaria 2004” per il giorno 12 giugno p.v. alle 10,00 presso la sede del Consiglio regionale.

2.2 Perviene dall’Ordine Ingegneri di Firenze, la copia della lettera di risposta all’Ordine ingegneri di Prato riguardante le competenze dell’ingegnere iunior.

Il Presidente informa sulle Circolari pervenute dal CNI: n. 282 “Monitoraggio della spesa del personale. Conto annuale anno 2002”; n. 283 “ Elezioni suppletive del Consiglio dell’Ordine e d.l. 10/06/2002 n. 107 – parere del Ministero di Giustizia”;

Alle ore 17,20 entra De Santi.

 n. 284 “ D.M. 4/4/2001 – Tariffa per i Lavori Pubblici – Altre sentenze del TAR del Veneto”; n. 286 “ Effetti previdenziali introdotti con Delega Fiscale. Legge n. 80/2003 art. 3 comma 1 lett. C. punto 8.

 

Punto 3 – Esame del parere della Commissione Impianti della Federazione in tema di competenze sulla Legge 46/90 ed approvazione Tariffe Legge 10/91 e Prevenzioni incendi:

Alle ore 17,30 entra Cioni.

Il Presidente ricorda brevemente gli argomenti sui quali,  la Commissione Impianti della Federazione era stata invitata ad esprimersi. Quindi invita Vannucchi, Coordinatore della Commissione, ad esporre  il lavoro svolto:

Ø      TARIFFE PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ INERENTI LA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

L’attività di redazione di documentazione tecnica  per l’esame progetto  e rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi è già definita dal punto di vista tariffario da molti anni.

Le novità legislative e procedurali introdotte dalla legislazione negli ultimi anni hanno individuato nuove attività professionali in merito alla sicurezza antincendio che invece non trovavano riscontro nella determinazione degli onorari calcolati secondo la “vecchia” tariffa professionale.  Inoltre le nuove procedure imposte dai Comandi Provinciali dei VV.FF. per il rilascio del C.P.I. implicano una mole di lavoro ed una assunzione di responsabilità che non trovava riscontro nella tariffa esistente.  Con l’occasione si è voluto anche “rivedere” alcuni casi ritenuti non correttamente valutati in passato. La Commissione della Federazione ha iniziato i lavori partendo dalla proposta presentata in merito dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze con lo scopo di determinare un valore congruo per le prestazioni sopra dette e quindi valutare correttamente e coscienziosamente la discrezione  da applicare per la formulazione dell’onorario.

I componenti della Commissione hanno approvato la proposta all’unanimità.

Ø      TARIFFE PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ RICHIESTE DALLA LEGGE  10/91

La Commissione della Federazione in questo caso ha voluto uniformare ed attualizzare la tariffa già esistente ed adottata da molti Ordini Provinciali ( a volte risalente ad una Legge non più in uso come la L. 373) precisando alcuni punti, correggendo alcuni casi (piccole volumetrie e grandi volumetrie) in cui la tariffa esistente divergeva in modo oggettivamente non corretto. Con l’occasione la formula per la determinazione dell’onorario è stata attualizzata con l’uso diretto dell’euro.  I componenti della Commissione hanno approvato la proposta all’unanimità.

Ø      TARIFFE PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI CALCOLO DELLA PROBABILITA’ DI FULMINAZIONE (PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE)

La Commissione ha proposto una tariffa sulla base della analoga proposta poi approvata dall’Ordine di Firenze.  Tale proposta tariffaria è al momento in fase di completamento (si stanno approntando gli esempi applicativi) ma già approvata dalla Commissione di Federazione e sarà presentata al Consiglio nella seduta di Carrara (Luglio). I componenti della Commissione hanno approvato la proposta all’unanimità.

 

Il Presidente ringrazia Vannucchi e tutta la Commissione per il lavoro svolto, ed apre la discussione in Consiglio. La proposta di Vacca, di fare una delibera tipo per far approvare ad ogni singolo Ordine le tariffe deliberate dalla Federazione, viene accolta all’unanimità.  Durante la discussione viene fatta la proposta di raccogliere tutte le tariffe che la Federazione ha deliberato, e anche di vedere quali Ordini le hanno a sua volta adottate con delibera Consigliare. Il Presidente avanza la seguente proposta operativa: entro fine mese tutti gli Ordini mandano le loro osservazioni sulle tariffe proposte, vengono passate alla Commissione che ne cura l’istruttoria, al Consiglio di Federazione del 16/Lug c.a. a Carrara si portano in discussione decisoria. L’iter operativo sopra esposto viene approvato all’unanimità. Ciaponi chiede di conoscere la valenza delle Tariffe una volta che sono state approvate dal Consiglio della Federazione e quindi chiede di esprimersi sulla cogenza o meno delle stesse, per i Colleghi iscritti agli Ordini Provinciali. Il Presidente ricorda che le tariffe, una volta approvate dal Consiglio della Federazione, dovrebbero essere approvate dai Consigli degli Ordini e successivamente fatte rispettare a tutti gli iscritti.

 

Punto 4 - Risultanze dell’Assemblea dei Presidenti del 23 u.s.: competenze ingegnere iunior  e nuova normativa sismica:

Il Presidente introduce l’argomento del punto 4 osservando che l’assemblea dei Presidenti si è protratta anche alla mattina del giorno 24, ma che lui come tanti altri colleghi non è potuto restare e quindi l’argomento della Sismica dovrà essere riportato da qualche Consigliere che si è trattenuto anche la mattina del sabato.

Il Presidente ricorda che come deliberato la volta scorsa, il nostro documento sulle competenze, è stato mandato al Cni. Quel documento è stato il primo contributo della categoria a livello regionale su tale argomento. Quindi sicuramente dovrà essere ridiscusso nei Consigli degli Ordini, i quali potranno proporre le loro osservazioni. Le filosofie sostanzialmente diverse nell’approccio alle competenze ha visto vincente quella scelta dalla Federazione rispetto a quella del Cni, che è stata bocciata all’assemblea del 23 u.s. Nel documento del Cni, venivano elencate le competenze esclusive e quindi si creava uno steccato, intorno all’Ingegnere di secondo livello. Dicendo che tutto quello che stava fuori era competenza condivisa con altri. Invece il nostro documento parte dal limitare le competenze dell’ingegnere di primo livello, e quindi lo steccato lo crea intorno a questa nuova figura. Altro discorso è l’interpretazione pedissequa da dare alla parola “edile”, che si trova al punto delle competenze del settore B, sezione civile ed ambientale. Sia la Federazione che il Cni, su questo punto concordano sul fatto che non sia possibile limitare le competenze soltanto all’edilizia, e non estenderle, per esempio all’idraulica, strade ecc. semplicemente per una interpretazione restrittiva della parola scritta nel Dpr, e che non da giustizia dei percorsi formativi che vengono seguiti all’Università. Il Presidente esposto quanto sopra apre la discussione in Consiglio.

Vannucchi, anche alla luce della lettera scritta dall’Ordine di Firenze in merito alle risposte date ad un ingegnere iunior, il quale poneva delle domande sulle competenze, ribadisce la necessità di avere, come Ordini, delle risposte uniformi. Si domanda se nella discussione sulle competenze dei laureati triennali non sia bene coinvolgere anche loro e addirittura coinvolgere i laureandi triennali. Secondo lui, è dovere e convenienza farli intervenire in questa discussione, e questo fatto è stato sottovalutato. Vannucchi ribadisce che “Quanto accaduto agli Ordini di Firenze e Prato circa la necessità di esprimere pareri in merito alle competenze professionali spettanti agli Ingegneri Iunior era assolutamente prevedibile ed innescato fatalmente dal D.P.R. 328/01. A rigore di termini il citato DPR esclude certe competenze per gli Iunior in modo inequivocabile e nessuna interpretazione di alcun Ente -quale esso sia-    può ribaltare il disposto di Legge. E’ ben vero che la Commissione che la Federazione ha attivato in merito–supportata giustamente  da varie manifestazioni di intenti- sta sviluppando una visione del problema impostata da altro punto di vista tendente a smussare la acuta problematica a vantaggio “generale” della categoria degli Ingegneri,  ma resta il fatto che la Bozza proposta dalla Commissione non è ancora stata discussa né approvata in Consiglio e che in nessun caso si potrà infine andare contro il disposto di Legge.

Evidentemente  l’Ordine di Prato non è affatto lieto della presente situazione,  così come è (ed è stato in passato) assai critico verso il DPR in oggetto.  Si deve però distinguere fra la ricerca di una determinazione strategica dell’indirizzo della categoria e la mera risposta ad una lecita e precisa domanda fatta da un iscritto all’Ordine.  Nel caso in questione  non esiste altra possibilità se non confermare quanto sancito dalla Legge.

In merito l’Ordine di Prato prende atto del difficilissimo lavoro svolto dalla Commissione,  ringrazia i componenti per l’impegno profuso e nel contempo  propone:

Ø      Di coinvolgere direttamente  i soggetti interessati (Iunior) nella problematica esortandoli ad affiancare l’Ordine e la Federazione nell’esigere una maggiore chiarezza da parte del Legislatore.

Ø      Di partecipare  direttamente ai lavori della Commissione  con uno o più membri salvo l’approvazione del Coordinatore della Commissione.

Ø      Di continuare il lavoro della Commissione in modo da arrivare ad una stesura evoluta della risoluzione della Commissione

Ø      Di rinnovare gli sforzi per la “modifica” del DPR seguendo ogni possibile via e dando contemporaneamente notizia pubblica di tale intendimento

 

L’ordine di Prato ritiene che l’occasione,  ancorché spinosa, sia utile per riproporre un atteggiamento maggiormente sostenibile in merito alla delicata vicenda.”

Risponde il Presidente e  dice che è vero che dobbiamo coinvolgere i triennali, ma dopo che si è fatto un nostro documento.

De Santi riporta che anche a livello Comunitario si sta definendo le competenze delle varie professioni, come gli ha ricordato Moutier. Quindi, quella di definire delle competenze è una questione delicata, andrebbe correlata con quanto esiste a livello nazionale e comunitario. Nello specifico del documento, si preoccupa dell’aspetto delle competenze dei triennali e di quelle dei Geometri, citando per esempio le competenze nelle zone vincolate.

Terrosi pone il problema del perché spingere subito verso l’alto le competenze del triennale. Il DPR 328 dice che gli spettano soltanto le costruzioni edili e queste devono essere. Basta.

Macchi gli ribatte che questi  triennali sono ingegneri, stiamo attenti a ghettizzarli.

Nel tentare di rendere fruttuosa al massimo la discussione che si è aperta in Consiglio il  Presidente propone che ogni Ordine mandi le proprie osservazioni su tale argomento entro fine mese, la Commissione ne curerà l’istruttoria e sarà riportato in discussione definitiva al Consiglio di Massa e Carrara.

Come detto in apertura del punto il Presidente invita Vacca a relazionare sui lavori della  mattina del sabato 24 maggio. problemi di interpretazioni. Vacca riferisce, e riporta fra l’altro la richiesta fatta al Presidente Polese, emersa dall’assemblea, di non prendere posizione fra il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Protezione Civile. Il Presidente ricorda che il 25 giugno si terrà un incontro organizzato dalla R. T. sulla nuova normativa sismica e mappatura.

 

Punto 5 -  Sviluppi nei rapporti tra CUP Regionale e Regione Toscana:

Il Presidente aggiorna sulle varie fasi che hanno visto il Cup e la Regione Toscana collaborare sulla proposta di legge sulla riforma delle professioni. Attualmente la proposta della commissione, così detta Vietti, sta andando avanti e quindi la proposta della R.T. ha perso di efficacia. La R.T. vorrebbe però, discutere su tale argomento, con una proposta di riforma a livello regionale. Il Cup frena questa iniziativa, in virtù della legge La Loggia che dovrebbe riscrivere le competenze regionali nelle varie materie. Il Presidente informa inoltre che: il 18/06/2003 il Consiglio del CUP dovrà rieleggere un nuovo Presidente, in quanto il Dott. Panti è dimissionario, per altro incarico ricevuto a livello Nazionale; si è costituito il Tavolo Tecnico sull’Urbanistica e la prima riuniore si terrà con l’Assessore Conti il 12 c.m..

 

Punto 6 - Tariffe dei lavori pubblici: analisi della situazione ed eventuali iniziative:

Il Presidente aggiorna sugli ulteriori sviluppi di tale argomento. Ci sono state ulteriori sentenze del TAR Veneto in merito ed entrambe hanno condannato l’amministrazione resistente ad applicare il D.M. 4.4.2001. In esse vengono ribaditi i contenuti del D.M. 4.4.2001, così come richiamati nella Legge 166/2002. Questo è il momento, da parte degli Ordini, di adottare ora ogni iniziativa per rilanciare il D.M. 4.4.2001, nei confronti delle amministrazioni pubbliche che lo devono adottare e promuoverlo ulteriormente nei confronti degli iscritti. A Lucca hanno già preso delle iniziative in merito a questo. La Federazione per proprio conto, metterà sul sito le sentenze e quant’altro sulla tariffa, e pubblicherà sul proprio Notiziario on-line contributi in merito.

 

           Il  Segretario                                                                             Il  Presidente

Dott. Ing. Antonio CINELLI                                                  Dott. Ing. Paolo BERTI

 

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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI LUNEDI’ 30 GIUGNO 2003 PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SIENA.

 

Alle ore 16,35 risultano presenti:

 

Ordine di Arezzo:                   Cardinale

Ordine di Firenze:                  Martarelli delega Della Queva, Cinelli

Ordine di Grosseto:                Buccino, Di Felice

Ordine di Livorno:                 Berti

Ordine di Lucca:                   

Ordine di Massa-Carrara:       Pregliasco delega Cerchiai

Ordine di Pisa:                                   Macchi, Cioni delega Scasso

Ordine di Pistoia:                   Vacca, Mingrino

Ordine di Prato:                     Vannucchi

Ordine di Siena:                     Terrosi

 

Constatato che sono presenti  8 Ordini Provinciali su 10, 10  Consiglieri e tre deleghe per una valenza di  13  su 20, il Presidente dichiara aperta la riunione che ha il seguente O.d.g.:

 

1) Approvazione del verbale del precedente Consiglio;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Sentenza del Consiglio di Stato n. 3068/03 – Commenti ed iniziative;

4) Delibera della Giunta Regionale n. 604 del 16.06.03. Ordinanza P.C.M. n. 3274 – Commenti ed iniziative;

5) Varie ed eventuali.

 

Punto 1 - Approvazione del verbale del precedente Consiglio:

Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità.

 

Punto 2 - Comunicazioni del Presidente:

2.1 Perviene dal Collegio Ingegneri della Toscana richiesta di inserimento nell’elenco di Enti che hanno i requisiti per fare formazione nei campi dell’Ingegneria.

2.2 Perviene dall’Ordine Ingegneri di Prato, il suggerimento di richiedere ai Ministeri competenti per l’interpretazione dell’art. 46 del DPR 328/01, per far si che la Commissione della Federazione possa attenersi in merito alla definizione delle competenze dell’ingegnere iunior.

2.3 Perviene dall’Ordine Ingegneri di Prato la comunicazione, riguardante le tariffe alla L. 10/91 e VV.F, che è stata incaricata una commissione per effettuare valutazioni su quanto proposto dal documento della Federazione.

2.4 Perviene da un iscritto dell’Ordine di Pistoia, la richiesta di intervenire presso la Regione Toscana, in merito all’iscrizione all’Albo dei Tecnici dell’Acustica. Il Consiglio all’unanimità decide di interessare l’Assessore regionale competente, (Assessore Franci) tramite l’intervento del CUP. Inoltre si attende una memoria scritta del Collega Vannucchi incaricato dell’istruttoria.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Il Presidente informa sulle Circolari pervenute dal CNI: n. 287 “Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.03 pubblicata sul S.O. della G.U. n. 105 dell’8.5.2003”; n. 288 “Assemblea dei Presidenti  - Roma, 23-24 maggio 2003 - Verbale; n.289 “

 

Punto 3 – Sentenza del Consiglio di Stato n. 3068/03 – Commenti ed iniziative:

Alle ore 17,20 entra De Santi.

Il Presidente commenta la sentenza e si apre la discussione. L’attenzione con cui i Consigli degli Ordini, devono vigilare sulle competenze rimane molto alta, ma nella fattispecie la sentenza non muta il quadro di riferimento, infatti per la volumetria di cui si parla non ci sono problemi nemmeno per i tecnici diplomati. Naturalmente  non tutti la pensano alla stessa maniera: infatti – Macchi – la definisce logica, mentre, - De Santi - la critica in quanto si inserisce in un particolare clima che favorisce notevolmente l’ampliamento delle possibilità di progettazione da parte dei Tecnici diplomati.

Alle ore 17,52 entrano Micheli e Acquaviva.

 

Punto 4 – Delibera della Giunta Regionale n. 604 del 16.06.03. Ordinanza P.C.M. n. 3274 – Commenti ed iniziative

Il Presidente riassume i contenuti del Convegno, e riporta la Delibera di recepimento dell’Ordinanza, che la Regione Toscana ha adottato. Il Presidente riporta le due posizioni emerse anche contrapposte fra il Consiglio Superiore dei LL.PP. e il Dipartimento della Protezione Civile, rappresentato dagli interventi rispettivamente da Angotti e Sampaolesi, e l’altra contrapposta, quella di Calvi. Ritornando alla Delibera prima citata, la spiega dettagliatamente.

Il Presidente riferendosi al suo intervento, sottolinea il fatto che il Prof. Barberi la mattina aveva citato i professionisti, in un passaggio del suo intervento, in maniera non chiara e piuttosto ambigua. Per chiarire e rassicurare Barberi, e tutti i presenti, il Presidente ha dichiarato che i professionisti faranno sicuramente la loro parte, come anche in altre occasioni hanno fatto e saputo fare. Ancora il Presidente ha sollevato dubbi, sulla bontà, che la L. R. 52/99, di spostare il deposito del progetto strutturale dalle Regioni (genio civile) ai Comuni. Ha ribadito che sarebbe una cosa nefasta.

L’altro argomento trattato, è il rischio rappresentato dal rischio sismico. Probabilmente non è al primo posto fra tutti i rischi presenti nei fabbricati (gas od elettrico, per esempio).

Infine fa alcune osservazioni sull’introduzione in forma esclusiva e cogente del metodo agli Stati Limite abolendo quello che è stato il metodo principe da sempre, cioè quello alle tensioni ammissibili. Si apre la discussione e Cardinale osserva, proprio sul tema dei due metodi di calcolo (stati limite/tensioni ammissibili) che l’inserimento dell’ EC8, nella nuova normativa emanata, è quanto meno singolare, in quanto l’EC8 è ancora in itinere a livello europeo e nessun paese lo ha adottato nel proprio corpus legislativo. Il fatto grave è che in Assemblea dei Presidenti non siamo stati capaci di prendere una posizione chiara e determinata, fra Consiglio dei LL.PP. e Dipartimento di Protezione Civile, che non necessariamente doveva essere di rifiuto dell’una per privilegiare l’altra.

Acquaviva, a tal proposito sostiene che si tratta di un problema “politico”. Rappresenta la lentezza del Consiglio Superiore dei LL.PP. a prendere qualsivoglia decisione. E per una serie di motivi non era conveniente prendere una posizione.

Alle ore 18,15 entra Ciaponi.

 

Punto 5 – Varie ed eventuali:

Alle ore 18,30 il Presidente chiude il Consiglio odierno.

 

 

             Il  Segretario                                                               Il  Presidente

Dott. Ing. Antonio CINELLI                                        Dott. Ing. Paolo BERTI

 

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VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA

DI MERCOLEDI' 12 MARZO 2003 PRESSO VILLA POSCHI A S.GIULIANO TERME PISA.

 

Alle ore 18,45 in seconda convocazione risultano presenti: per Arezzo Cardinale e Montalbano; per Firenze Bartoloni, Cinelli, Della Queva e Martarelli; per Grosseto Del Fa’  e Di Felice; per Livorno Baldi,Berti, Canonici, Ciaponi, Quintavalle; per Lucca Lutri e Panico; per Massa-Carrara Pregliasco e Tinelli; per Pisa Cinelli, Cioni, Del Seppia, Gronchi,  Macchi, Palla e Piu ; per Pistoia Mingrino, Moranti, Pellegrini e Vacca ; per Prato Guazzini, Morelli, Pedrizzetti e Primi; per Siena Terrosi e Toscano.

 

A tutti i partecipanti viene consegnato l’aggiornamento dettagliato sulle iniziative intraprese dalla Federazione nell’anno marzo 2002 – marzo 2003.

 

Verificato le presenze il Presidente dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria.

Il Presidente ringrazia i presenti ed in particolare l’Ordine di Pisa per aver ospitato l’Assemblea, ed  introduce gli argomenti all’Ordine del Giorno:

 

1) Relazione del Presidente sulle iniziative in corso;

2) Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2002 e Preventivo 2003;

3) Varie ed eventuali.

 

Punto 1- Relazione del Presidente sulle iniziative in corso:

Il Presidente prima di illustrare le iniziative ribadisce che il momento dell’Assemblea è un momento importante per dialogare su argomenti e problematiche, relativi ad ogni Ordine. Fa una carrellata su i lavori svolti durante l’anno passato ed illustra gli scenari che si dovranno affrontare nell’anno in corso. Menziona tutte quelle iniziative già concluse e comunque avviate fra le quali ricorda i lavori fatti dalla: Commissione Qualità, la Commissione per l’esame di Stato e le competenze ingegneri triennali. Aggiorna sui rapporti istituzionali con la Regione Toscana,  fra i quali la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Assessore Carla Guidi, che istituzionalizza un tavolo generale di confronto su tutte le proposte di legge emanate dalla Regione Toscana, l’iscrizione nel registro dei gruppi d’interesse accreditati, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 relativa a: “ Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana”. Abbiamo svolto azione trainante nella costituzione del Cup Toscano, ed attraverso il Cup siamo stati e tuttora siamo coinvolti nella scrittura della “Riforma delle Professioni” in stretta collaborazione con la Regione. Abbiamo inoltre istituito un sito web della Federazione dove fra le molte notizie è possibile partecipare a forum su argomenti di attualità professionale. Sempre attraverso il siti web sarà possibile inviare il Notiziario della Federazione online.

 

Punto 2 - Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2002 e Preventivo 2003:

Il Presidente da la parola al Tesoriere che illustra il Bilancio consuntivo 2002  e quello preventivo del 2003.

Alla fine dell’esposizione si apre la discussione fra i partecipanti all’Assemblea. Viene sottolineato  il fatto che per svolgere le attività necessarie ai nuovi compiti ed impegni che la Federazione deve affrontare, non è possibile pensare di ridurre la quota, o comunque di non adeguarla, a quelle che sono le nuove necessità di cassa. Se veramente si crede nell’operato, ma soprattutto in quello che la Federazione deve ancora svolgere e può svolgere, è chiaro che il segnale inequivocabile è determinato dalla disponibilità con cui si vanno a finanziare i nuovi programmi, dimostrando così sostegno e fiducia.  Macchi propone di discutere in sedute diverse i bilanci. Cioè di non far coincidere la discussione in Consiglio e nello stesso giorno la discussione in Assemblea.  

Alle ore 19,40 entrano Baldi e Ciaponi.

Il Bilancio Consuntivo 2002. viene approvato  all’unanimità.

Alle ore 19,45 entrano Terrosi e Toscano.

Alle ore 19,50 entra Acquaviva.

Il Bilancio Preventivo 2003 viene approvato all’unanimità.

 

Punto 3 – Varie ed eventuali:

Nessuna.

 

Alle ore 20,10 il Presidente, ringraziando tutti i partecipanti,  dichiara chiusa l’Assemblea odierna.

 

 

             Il  Segretario                                                               Il  Presidente

Dott. Ing. Antonio CINELLI                                        Dott. Ing. Paolo BERTI

 

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Ordinanza 3274 sulla classificazione e normative sismiche 

Indirizzi regolamentari dalla Regione Toscana

 

 

Facendo seguito alla newsletter n. 01/2003 relativa all’Ordinanza in argomento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del giorno 8 maggio 2003, si ricorda che il testo della medesima si trova su:

 

www.rete.toscana.it/sett/ambiente/sismica

 

Ricordiamo a chi vuole partecipare alla discussione sull’Ordinanza, ma anche sulle altre normative ivi menzionate, è aperto il “forum” dal nome SISMICA sul sito della Federazione:

 

www.federazioneingegneri.toscana.it

 

 

REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-06-2003 (punto N. 18 )

Delibera N .604 del 16-06-2003

Proponente

TOMMASO FRANCI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile:Maurizio Ferrini

Estensore: Andrea Melozzi

Oggetto:

Indirizzi generali e prime disposizioni sulla riclassificazione sismica della Regione Toscana, in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecniche per le costruzioni in zona sismica"

Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI                     PAOLO BENESPERI           CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNA        SUSANNA CENNI               RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI            MARCO MONTEMAGNI    ANGELO PASSALEVA

MARIA CONCETTA ZOPPI

 

Assenti:

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°: 7

 

ALLEGATI:

Denominazione     Pubblicazione   Tipo di trasmissione      Riferimento

1                          Si                     Cartaceo+Digitale      rif. all. 1

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/delibera_riclass/allegato_1.pdf

 

2                          Si                     Cartaceo+Digitale      rif. all. 2

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/delibera_riclass/allegato_2.pdf

 

3                          Si                     Cartaceo+Digitale      rif. all. 3

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/delibera_riclass/allegato_3.pdf

 

4                          Si                     Cartaceo+Digitale      rif. all. 4

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/delibera_riclass/allegato_4.pdf

 

5                          Si                     Cartaceo+Digitale      rif. all. 5

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/delibera_riclass/allegato_5.pdf

 

6                          Si                     Cartaceo+Digitale      rif. all. 6

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/delibera_riclass/allegato_6.pdf

 

7                          Si                     Cartaceo+Digitale      rif. all. 7

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/delibera_riclass/allegato_7.pdf

 

Note:

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, sentita la conferenza unificata ai sensi del comma 4, nonché l'art. 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

 

Vista la LR 88 del 1.12.1998 di attuazione della riforma amministrativa ed in particolare l’art.9 –Disciplina generale delle funzioni- che individua come materia riservata alla regione l’individuazione delle zone sismiche;

 

Ricordato che la Regione Toscana ha avviato fin dal 1982, specifici programmi rivolti alla conoscenza ed alla valutazione del rischio sismico regionale, che tra l’altro hanno permesso di attivare concrete iniziative per la definizione di interventi preventivi in Garfagnana e Lunigiana sia rivolti all’adeguamento sismico di edifici strategici (nel 1986) sia rivolti a dare contributi economici per il miglioramento sismico di edifici residenziali (dal 1997) e per la valutazione degli effetti locali dei maggiori centri urbani (dal 1998);

 

Ricordata la L.R. n° 56 del 30.7.1997 per l’avvio di interventi di riduzione del rischio nell’area della Garfagnana e Lunigiana e il Programma Ambientale adottato dal Consiglio Regionale nel 2000 che prevede interventi e finanziamenti descritti nelle schede 5, 6 e 16;

 

Ricordato che dopo il terremoto del Molise del 31 Ottobre 2002, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 4 Dicembre 2002 n° 4485, nelle more dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 93 del DL 112/98 riteneva necessario fornire urgentemente alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica, nonché proporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed a tal fine costituiva un gruppo di lavoro, coordinato dal Dip.to della Protezione Civile, incaricato di predisporre la documentazione utile alle finalità enunciate;

 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 - “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, (pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 72 della Gazzetta Ufficiale n° 105 del 8 Maggio 2003);

 

Preso atto che l’Ordinanza PCM n° 3274 del 20.03.03 all’art. 1 approva:

·        i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone" e che in una “fase di prima applicazione” la classificazione regionale si basa su un elenco di comuni fornito direttamente nell’Ordinanza (all. 1);

·        le “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” (all. 2);

·        le “Norme tecniche per progetto sismico dei ponti” (all.3);

·        le “Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni” (all. 4);

 

Ricordato che, come emerge nella parte narrativa dell’Ordinanza, la documentazione inerente la riclassificazione sismica e la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica, proposta dal Capo del Dip.to della Protezione Civile, ha acquisito l’intesa del Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti e quella del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

Considerato, come evidenziato all’art.1 dell’Ordinanza, che il provvedimento è stato assunto in considerazione del carattere di urgenza per fornire una mappa aggiornata del rischio sismico rispetto alla precedente riclassificazione che risale al 1982, nelle more dell’espletamento degli adempimenti di cui alla competenza statale (art. 93 comma 1, lett.g) del Dlgs 112/98, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all’art.94, comma 2 lett.a);

 

Rilevato in tal senso che l’Ordinanza prevede il rinvio della piena applicazione delle competenze statali e regionali previste nel Dlgs 112/98, alla realizzazione di una nuova mappa di pericolosità, di riferimento a scala nazionale, che soddisfi integralmente i criteri della riclassificazione definiti all’All. 1 e che lo Stato si impegna a realizzare entro 12 mesi (All. 1-criteri per la riclassificazione- punto 4 – aggiornamenti -, lett. m);

 

Preso atto che ai sensi del punto 3 – prima applicazione- previsto all’All. 1 dell’Ordinanza si prevede che i 103 Comuni toscani interessati dalla nuova riclassificazione e che prima erano non classificati ai sensi del DM LL.PP. 19.3.1982, sono quelli riportati all’all. a) del citato all.1 e che sono individuati nell’allegato 2 alla presente deliberazione:

·        n. 4 Comuni passano da Non Classificati a classificati di Zona 2 (ex 2a categoria);

·        n. 77 Comuni passano da Non Classificati a classificati di Zona 3 (ex 3a categoria);

·        n. 22 Comuni passano da Non Classificati a classificati di Zona 4;

 

Rilevato altresì che il contenuto della riclassificazione e della normativa è fortemente innovativo rispetto alle precedenti (DM Lavori Pubblici del 19.3.1982 e del 16.1.1996), in quanto rivolta a recepire gran parte degli indirizzi della comunità scientifica internazionale ed in particolare gli standard previsti dalla normativa sismica europea (EC8), prevedendo la progettazione e la verifica delle opere e delle costruzioni in zona sismica con gli stati limite e quindi in termini di accelerazioni al suolo;

 

Rilevato in tal senso che l’Ordinanza prevede:

·        la possibilità di modificare la riclassificazione e la normativa in relazione alla sperimentazione ed applicazione con particolare riguardo agli edifici in muratura dei centri storici (art.2, comma 2);

·        la necessità di avviare la formazione e la diffusione delle nuove normative tecniche coinvolgendo gli ordini professioni e la comunità scientifica, nell’ambito di programmi concordati tra il DPC e le Regioni (art.3) e di istituire un centro di formazione e ricerca ed una rete di laboratori universitari nel campo dell’ingegneria sismica (art.4);

 

Rilevato inoltre che l’Ordinanza prevede di avviare un’ulteriore significativa e strategica azione di riduzione del rischio sismico attraverso la preventiva valutazione di sicurezza degli edifici strategici ed a quelli rilevanti alle conseguenze del collasso (fatto salvo per gli edifici progettati con le norme vigenti dopo il 1984), che i proprietari di tali edifici dovranno effettuare entro 5 anni (art.2, comma 3), per le quali però al momento non sono individuate specifici ed aggiuntivi stanziamento economici (art.3, commi 2 e3);

 

Rilevato altresì che anche in questo caso l’Ordinanza prevede una azione graduale nel tempo:

 

·        entro 6 mesi il DPC e le Regioni d’intesa fra loro devono definire, il programma temporale di svolgimento delle verifiche sulla base delle risorse disponibili, nonché la tipologia degli edifici e delle opere da verificare, le indicazioni per le verifiche tecniche da eseguire (art.2, comma 4);

·        entro 5 anni i proprietari pubblici e privati devono completare le verifiche;

 

Ricordato che la Regione Toscana, d’intesa con il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, effettuò nel 1988-90 una estesa indagine di vulnerabilità sismica su circa 3000 edifici pubblici strategici di 110 Comuni della Toscana, acquisendo dati per la stima dei valori di vulnerabilità, di danno e costi attesi;

 

Ricordato inoltre che il Dip.to delle Politiche Formative, nell’ambito delle attività relative all’Anagrafe Edilizia Scolastica, ha definito d’intesa con il Dip.to Politiche Territoriali e Ambientali, le modalità relative all’acquisizione di dati specifici sulla vulnerabilità sismica; tale attività è stata applicata in prima fase su oltre 50 scuole della Garfagnana e Lunigiana dal luglio 2002, durante la quale, per alcuni edifici scolastici è stata segnalata ai Comuni la necessità di una sospensione delle attività scolastiche e per altri è stata comunque riscontrata una vulnerabilità per la quale sono in corso ulteriori approfondimenti;

 

Ritenuto opportuno, in attesa delle indicazioni generali previste all’art.2 comma 4, di individuare, alcune tipologie d’uso rispondenti alle caratteristiche degli edifici ed opere di tipo strategico o rilevanti alle conseguenze di un loro collasso, affinchè i Comuni previa idonea istruttoria, possano procedere a segnalarli agli Uffici Regionali della Tutela del Territorio competenti per provincia; con successivi atti la struttura competente del Dip.to Politiche Territoriali e Ambientali, assumerà le iniziative necessarie per il coordinamento e le disposizioni operative;

 

Ritenuto pertanto di adottare l’elenco degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti riportato nell’allegato n° 7 alla presente deliberazione, ricordando che tale elenco costituisce una prima indicazione e che i Comuni dovranno attenersi alle successive indicazioni nazionali al fine di perseguire la finalità di salvaguardia prevista all’art.2 comma 3 dell’Ordinanza;

 

Preso atto infine che l’Ordinanza prevede un periodo e procedure transitorie più ampie di quelle previste dalla Legge 64/74 con l’art.30, affinchè abbia efficacia il sistema di azioni coordinate fra loro e che sono state sopracitate, ed in tal senso i proprietari siano essi pubblici che privati che hanno una costruzione in corso alla data della presente ordinanza (art.2, comma 2, 1° periodo) o che concludano la progettazione entro 18 mesi, possono decidere se proseguire con le normative esistenti o adottare le nuove normative sismiche;

 

Considerato peraltro che l’Ordinanza, esclude tale periodo transitorio agli edifici strategici e rilevanti definiti all’art. 2, comma 3;

 

Tenuto conto che l’Area attività legislative e giuridiche del Dipartimento Presidenza e Affari legislativi e giuridici, con nota del 13 maggio 2003 (prot. n. 101/8418/12.1), si è espressa nel senso dell’applicazione della citata ordinanza n. 3274/2003 a decorrere dal momento della sua adozione ossia dal 20.03.2003 in considerazione della natura stessa dell’atto ordinanza che è destinato ad incidere immediatamente sulle situazioni oggetto della sua attenzione;

 

Preso atto peraltro della Nota esplicativa dell’ordinanza PCM 3274/03, emanata dal Dip.to della Protezione Civile in data 4 Giugno 2003, nella quale la decorrenza dell’Ordinanza è indicata all’atto della pubblicazione della stessa sulla GU del 8 Maggio 2003 e che dallo stesso termine decorrono i tempi previsti dall’art. 2, comma 2 (costruzioni in corso, progetti approvati o appaltati, norma transitoria di 18 mesi, ecc.), comma 3 (programmi per le verifiche di edifici strategici e sensibili, ecc. ) e comma 4 (definizione elenco edifici, procedure per le verifiche, ecc);

 

Ritenuto pertanto in sede di prima applicazione di prendere atto della data di decorrenza dell’Ordinanza PCM 3274/03 per quanto indicato della citata Nota esplicativa emanata dal DPC in data 4 Giugno 2003, in attesa di un chiarimento di natura giuridica sulla valenza amministrativa dell’Ordinanza medesima che gli Uffici regionali competenti promuoveranno al Dip.to della Protezione Civile di Roma;

 

Preso atto altresì che per i Comuni che l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, classifica sismici in zona 4 a bassa sismicità, si prevede all’art.2, comma 1 di affidare alle Regioni la competenza di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica;

 

Considerato che non sono stati indicati nell’Ordinanza, criteri ed indirizzi tecnico applicativi affinchè le Regioni possano applicare tale disposto, senza che questo non possa essere inteso come una riduzione della sicurezza delle persone;

 

Ritenuto pertanto di prevedere che anche per i Comuni classificati sismici in zona 4, riportati in allegato alla presente deliberazione, si debba adottare la progettazione antisismica per le nuove costruzioni e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fermi restando i contenuti semplificati delle norme tecniche e il regime transitorio dei 18 mesi sopra descritto;

 

Ricordato che l’art. 12 della l.r. 21 marzo 2000 prevede un parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali “sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali” come trattasi nel caso in esame;

 

Considerato che l’art. 21 lett. p) dello Statuto regionale riserva al Consiglio tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri organi regionali dalla legge regionale o da atti ad essa sovraordinati e che appare necessario sottoporre alla deliberazione consiliare l’obbligo di progettazione antisismica per i Comuni ora classificati in zona 4 (all. 4) dalla citata ordinanza n. 3274/2003 in quanto ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 52/1999 il Consiglio regionale è chiamato ad approvare apposite istruzioni tecniche per i controlli e collaudi antisismici;

 

Considerato che la decorrenza dell’applicazione delle normative tecniche per i Comuni classificati dall’Ordinanza in zona 4, sia prevista dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT della delibera di Consiglio Regionale;

 

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

 

1) di prendere atto dell'elenco dei Comuni classificati sismici del territorio della Regione Toscana, contenuto all’A dell’all.1 (Criteri per l’individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone) all’Ordinanza PCM 3274 del 20.03.2003 per quanto indicato nella Nota esplicativa del Dip.to Protezione Civile emanata il 4.06.2003, quale “prima applicazione” dell’Ordinanza medesima e che vengono riportati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

·        all. n° 1 - elenco di tutti i comuni della Toscana classificati sismici con l’Ordinanza 3274 del 20.3.2003;

·        all. n° 2 – elenco dei Comuni della Toscana oggetto di riclassificazione e che prima non erano classificati sismici;

·        all. n° 3 - cartografia del territorio regionale con i comuni classificati sismici nelle zone 2, 3 e 4;

 

2) di prendere atto che l’entrata in vigore dell’ordinanza n. 3274/2003 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri decorre dal 8 Maggio 2003, data della sua pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105, così come dalla medesima data decorrono i tempi previsti nell’art. 2 commi 2,3 e 4 dello stesso atto;

 

3) di prendere atto del regime transitorio previsto dall’art.2 comma 2 che di fatto sostituisce quello previsto dall’art.30 della Legge 64/74;

 

4) di individuare al fine di completare gli interventi di ricostruzione in corso con le norme tecniche previgenti, i territori colpiti dagli eventi sismici: del 10.10.1995 in Lunigiana, del 26.9.1997 in Valtiberina, del 1.4.2000 nel M.te Amiata, e del 26.11.2001 in Valtiberina e Casentino;

5) di individuare quali zone a bassa sismicità ai sensi della Legge 64/74 così come già avvenuto per l’Area Napoletana con la classificazione del 1982, i comuni che con la classificazione dell’Ordinanza 3274/03 ricadano nella zona 3 e nella zona 4 (all. n° 5);

 

6) di prevedere quale prima applicazione che ai sensi dell’art. 1 della L.R. 88/82 che i progetti depositati nei comuni a bassa sismicità di cui al precedente punto 5) siano esclusi dal controllo di merito di cui all’art.6 della citata LR 88/82, fatta eccezione per gli edifici strategici e rilevanti di cui 3° comma dell’art. 2 citato;

 

7) di adottare l’elenco degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti riportato nell’all. n° 7 alla presente deliberazione, ricordando che tale elenco costituisce una prima indicazione e che i Comuni dovranno attenersi alle successive indicazioni nazionali al fine di perseguire la finalità di salvaguardia prevista all’art.2 comma 3 dell’Ordinanza;

 

8) di rinviare a successivi atti amministrativi, la definizione degli adempimenti regionali che devono essere assunti (entro 6 mesi dall’Ordinanza) d’intesa con il Dip.to della Protezione Civile, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza, in merito alla tipologia degli edifici e delle opere da verificare, alle indicazioni ai proprietari degli edifici e delle opere per le verifiche tecniche da eseguire ed al programma temporale di svolgimento delle verifiche sulla base delle risorse disponibili;

 

9) di individuare, in fase di prima applicazione, ritenendo questi a maggior rischio sismico, l’elenco dei comuni classificati sismici (all. n° 6) nei quali i proprietari degli edifici e delle opere di cui all’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza 3274, dovranno avviare prioritariamente le verifiche di cui al precedente p.to 8), nei comuni della fascia appenninica che venivano confermati dal lavoro del 1998 ed aggiungere a questi i comuni dell’Amiata interessati da un forte terremoto nel 1919;

 

10) di rinviare ad atti successivi la disciplina dell’obbligo della progettazione antisismica per i Comuni ora classificati in zona 4 (all. 4), così come riportato in narrativa;

 

11) di collaborare altresì, sulla base dei modelli formativi e delle risorse scientifiche, professionali e finanziarie che verranno definite e conferite dallo Stato, in rapporto alla prevista promozione e realizzazione a cura del Dipartimento della protezione civile, alla definizione di “programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni dell’ordinanza 3274/03” (art. 3);

 

12) di promuovere ogni altra determinazione regionale che, anche in rapporto con gli Enti locali, le Università, il mondo professionale e produttivo, venga ritenuta utile per sviluppare una maggiore garanzia e tutela nella materia in oggetto;

 

13) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni della Toscana, a tutti gli enti locali, agli Ordini professionali ed alle categorie economiche.

 

Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi della legge Regionale n° 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’ art. 3, comma 2 della Legge Regionale n° 18/96.                                                                             

 

 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL COORDINATORE

VALERIO PELINI

 

 

Il Dirigente Responsabile MAURIZIO FERRINI

Il Coordinatore ROBERTO FORZIERI

 

 

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Competenze – Prime problematiche derivanti

dal DPR 328/2001

 

Il DPR in argomento comincia ad innescare alcune problematiche inerenti le competenze all’interno della nostra categoria; la prima di esse è chiaramente intuibile dal testo della risposta che la Federazione ha trasmesso all’Ordine provinciale dal quale era partita la richiesta di chiarimenti.

 

Oggetto: Considerazioni sulla iscrivibilità di un ingegnere laureato in Ingegneria della Telecomunicazioni nel registro di cui all’art. 275 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione come ingegnere navale.

 

 

Nella riunione di Consiglio del 16 u.s. si sono ritenute meritevoli di approvazione le seguenti osservazioni relative all’oggetto.

 

L’argomento di cui si tratta presenta due distinti aspetti: quello sostanziale, di merito e quello legato all’immagine della professione di ingegnere e quindi della categoria.

 

Per quanto riguarda il primo di essi, appare difficile sostenere, oggettivamente, che un ingegnere delle telecomunicazioni (laureatosi quindi con il previgente sistema) possa possedere le competenze di un ingegnere navale e poter quindi essere iscritto in un Registro, nel quale (proprio perché non in possesso di quest’ultimo tipo di laurea) non poteva essere iscritto, solo per aver scelto di appartenere al settore b) della sezione A dell’Albo nel quale saranno presenti gli ingegneri navali (sia del vecchio che del nuovo sistema). Ciò equivarrebbe a sostenere una sorta di acquisizione di competenza “per contatto” o “per contiguità” capace di modificare, a ritroso nel tempo, le caratteristiche formative dei colleghi.

 

Relativamente al secondo aspetto, premesso che, se fosse accettabile quanto richiesto dal collega ingegnere delle telecomunicazioni, non si capisce come si potrebbe impedire a qualsiasi altro ingegnere di vecchia formazione, che sia transitato nel settore b), di iscriversi nel Registro degli ingegneri navali, appare oltremodo controproducente, a livello di immagine della categoria, dare l’impressione di voler sostenere l’acquisizione, immeritata, di titoli sfruttando la farraginosità  e la (fantasiosa e ingiustificata) interpretazione di un articolato di legge che per primi noi stessi respingiamo.

 

Cordialità.

 

 

                                                                                             

                                                                                  Il Presidente

                                                                       ( Dott. Ing. Paolo BERTI )

 

                      

 

 

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DOCUMENTO

SENTENZA n. 2651

FONTE

TAR VENETO

TIPO DOCUMENTO

SENTENZA

NUMERO

2651

DATA

/ / ----/--/--

RIFERIMENTO

 

NOTA

INTERO TESTO

 


TITOLO

TARIFFA - OPERE PUBBLICHE - LEGITTIMITA' - RICHIAMO AL D.M. 4/4/2001

TESTO

SENTENZA

sul ricorso n. 753 del 2003:

proposto da ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Ronfini e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Mestre (Ve), via Cavallotti n. 22;

contro

la PROVINCIA di TREVISO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Botteon, Antonio Sartori e Sebastiano Tonon, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo, in Venezia, S. Marco - Calle degli Avvocati n. 3901;

e

nei confronti

dell'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'avviso prot. n. 10569 del 31 gennaio 2003 del Dirigente della Provincia di Treviso - Settore Lavori Pubblici-Viabilità, relativo l'invito a presentare domanda di inserimento nell'elenco dei soggetti qualificati ad assumere incarichi fiduciari nella parte in cui vincola i concorrenti all'accettazione della clausola n. 6 del disciplinare allegato e consente all'amministrazione di derogare negli stessi termini alle norme vigenti in materia di onorari professionali, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
Visto il ricorso, notificato il 4.4.2003 e depositato presso la Segreteria l'11.4.2003, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Treviso e dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
visti gli atti tutti di causa;
uditi all'udienza camerale del 16 aprile 2003 (relatore il Consigliere Angelo De Zotti), gli avvocati: Maso, in sostituzione di Ronfini per la parte ricorrente, Botteon e Tonon per la Provincia di Treviso e Cerilla per l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;

considerato

che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell' art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la legittimazione dell'Ordine degli Ingegneri ad impugnare gli atti in epigrafe non appare contestabile: gli ordini professionali, infatti, sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (cfr. Cons. St., sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; sez. VI, 3 giugno 1996, n. 624), con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà dell'ordine professionale; ipotesi che non rientra nella vicenda in trattazione;
che il primo motivo di censura, con il quale si deduce la violazione dell'art. 7 comma 1^ lett. i) punto 6 della legge 166/2002 (che ha introdotto nell'art. 17 della legge 109/94 il comma 12 ter) è fondato: la norma suddetta stabilisce infatti che "fino all'emanazione del decreto ivi previsto continua ad applicarsi quanto stabilito nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001";
che la norma ha inteso, com'è noto, fare salvi in via transitoria, fino alla revisione prevista dalla stessa legge, i minimi tariffari stabiliti con il D.M. 4 aprile 2001, allo scopo di impedirne il venir meno a seguito dell'intervenuta impugnazione del decreto di approvazione delle tariffe dinanzi al Tar del Lazio;
che pertanto, a giudizio del Collegio, diversamente da quanto ritenuto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 30/2002 le cui conclusioni sono recepite nel provvedimento impugnato, il richiamo contenuto nella norma alla disciplina del D.M. 4 aprile 2001 non ha natura formale ma recettizia: la norma introdotta ad hoc ne ha recepito, cioè, il suo contenuto attuale sussumendo la disciplina regolamentare nella fonte primaria al fine specifico di conferirle stabilità indipendentemente dalle vicende dell'atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile, come tale, di annullamento;
che per effetto di tale recepimento e della novazione della fonte, l'annullamento del D.M. 4 aprile 2001 successivamente intervenuto per vizi del procedimento, pur esplicando la sua ordinaria incidenza caducatoria sulla fonte formale della disciplina, non ha assunto, diversamente da quanto ritenuto nel parere dell'autorità per la vigilanza, alcuna rilevanza sul piano effettuale e cioè ai fini dell'applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste ferme non più perché fissate nel decreto annullato ma perché incorporate e rese stabili nella legge di recepimento,
che tale conclusione non appare inficiata dal disposto del comma 14 ter dell'art. 17, che stabilisce che sino all'emanazione delle decreto previsto dall'art. 12 bis continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore: si tratta infatti di una norma ultronea (essendo del tutto ovvio che fino alla fissazione delle nuove tariffe si debbano applicare quelle in vigore) che per tale suo connotato è coerente con qualsiasi interpretazione del concetto di "tariffe professionali in vigore" ed anzi lo è assai più rispetto alla tesi della permanenza transitoria dell'efficacia delle tabelle contenute nel D.M. 4/4/2001 che rispetto a quella del ripristino delle vecchie tariffe risalenti alla legge n. 143/1949 e successive attualizzazioni, atteso che, a meno di non ipotizzare che l'intenzione del legislatore fosse esattamente contraria a quella dichiarata, ciò che la legge voleva e chiaramente prevedeva era l'esplicita conferma in via transitoria delle tariffe vigenti, ossia quelle del D.M. 4 aprile 2001 e non il ripristino surrettizio di quelle pregresse non più in vigore;
che pertanto la norma contenuta nell'avviso impugnato (art. 6 del disciplinare), che prevede che sino all'entrata in vigore del futuro decreto ministeriale gli onorari saranno calcolati in base alle tariffe professionali di cui alla legge n. 143/1949 ed ai decreti ministeriali di attualizzazione è illegittima in quanto si risolve nella disapplicazione e dunque nella violazione manifesta dell'art. 17, comma 12 ter della legge 109/1994 e più specificamente dei minimi inderogabili che il legislatore ha fissato in via transitoria;
il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell'avviso impugnato, nella parte in cui vincola i concorrenti all'accettazione della clausola n. 6 del disciplinare allegato e consente all'amministrazione di derogare negli stessi termini alle norme vigenti in materia di onorari professionali;
le spese e le competenze di causa possono, per la novità della questione, essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato.
Spese e competenze di causa compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 16 aprile 2003.

 

 

 

 


 

 

DOCUMENTO

SENTENZA n. 2653

FONTE

TAR VENETO

TIPO DOCUMENTO

SENTENZA

NUMERO

2653

DATA

/ / ----/--/--

RIFERIMENTO

 

 


TITOLO

TARIFFA - OPERE PUBBLICHE - LEGITTIMITA' - RICHIAMO AL D.M. 4/4/2001

TESTO

Ric. n.752/2003 Sent. n. 2653/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l'intervento dei signori magistrati
Stefano Baccarini - Presidente
Angelo De Zotti - Consigliere, relatore
Angelo Gabbricci - Consigliere

SENTENZA

sul ricorso n. 752/2003, proposto da ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Ronfini e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Mestre (Ve), via Cavallotti n. 22;
contro

il COMUNE di CONEGLIANO (TV), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

dell'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

dell'avviso prot. n. 10043/AST del 27 febbraio 2003 del Dirigente del Comune di Conegliano - Area Servizi del Territorio, concernente la selezione dei soggetti qualificati per l'affidamento dell'incarico fiduciario, relativamente alla realizzazione di un "Sottopasso Ferroviario sulla linea Venezia-Udine per il collegamento di via Friuli e via Maggiore Piovesana", nella parte relativa gli onorari professionali;
Visto il ricorso notificato l'8.4.2003 e depositato presso la Segreteria l'11.4.2003, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all'udienza camerale del 16 aprile 2003 (relatore il Consigliere Angelo De Zotti), gli avvocati: Maso, in sostituzione di Ronfini per la parte ricorrente, e l'Avv. dello Stato Cerillo per l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;

considerato

che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell' art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la legittimazione dell'Ordine degli Ingegneri ad impugnare gli atti in epigrafe non appare contestabile: gli ordini professionali, infatti, sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (cfr. Cons. St., sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; sez. VI, 3 giugno 1996, n. 624), con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà dell'ordine professionale; ipotesi che non rientra nella vicenda in trattazione;
che il primo motivo di censura, con il quale si deduce la violazione dell'art. 7 comma 1^ lett. i) punto 6 della legge 166/2002 (che ha introdotto nell'art. 17 della legge 109/94 il comma 12 ter) è fondato: la norma suddetta stabilisce, infatti, che "fino all'emanazione del decreto ivi previsto continua ad applicarsi quanto stabilito nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001";
che la norma ha inteso, com'è noto, fare salvi in via transitoria, fino alla revisione prevista dalla stessa legge, i minimi tariffari stabiliti con il D.M. 4 aprile 2001, allo scopo di impedirne il venir meno a seguito dell'intervenuta impugnazione del decreto di approvazione delle tariffe dinanzi al Tar del Lazio;
che pertanto, a giudizio del Collegio, diversamente da quanto ritenuto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 30/2002 le cui conclusioni sono recepite nel provvedimento impugnato, il richiamo contenuto nella norma alla disciplina del D.M. 4 aprile 2001 non ha natura formale ma recettizia: la norma, introdotta ad hoc, ne ha recepito, cioè, il suo contenuto attuale sussumendo la disciplina regolamentare nella fonte primaria al fine specifico di conferirle stabilità indipendentemente dalle vicende dell'atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile, come tale, di annullamento;
che per effetto di tale recepimento e della novazione della fonte, l'annullamento del D.M. 4 aprile 2001 successivamente intervenuto per vizi del procedimento, pur esplicando la sua ordinaria incidenza caducatoria sulla fonte formale della disciplina, non ha assunto, diversamente da quanto ritenuto nel parere dell'autorità per la vigilanza, alcuna rilevanza sul piano effettuale e cioè ai fini dell'applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste ferme non più perché fissate nel decreto annullato ma perché incorporate e rese stabili nella legge di recepimento;
che tale conclusione non appare inficiata dal disposto del comma 14 ter dell'art. 17, che stabilisce che sino all'emanazione delle decreto previsto dall'art. 12 bis continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore : si tratta infatti di una norma ultronea (essendo del tutto ovvio che fino alla fissazione delle nuove tariffe si debbano applicare quelle in vigore) che per tale suo connotato è coerente con qualsiasi interpretazione del concetto di "tariffe professionali in vigore" ed anzi lo è assai più rispetto alla tesi della permanenza transitoria dell'efficacia delle tabelle contenute nel D.M. 4/4/2001 che rispetto a quella del ripristino delle vecchie tariffe risalenti alla legge n. 143/1949 e successive attualizzazioni, atteso che, a meno di non ipotizzare che l'intenzione del legislatore fosse esattamente contraria a quella dichiarata, ciò che la legge voleva e chiaramente prevedeva era l'esplicita conferma in via transitoria delle tariffe vigenti, ossia quelle del D.M. 4 aprile 2001 e non il ripristino surrettizio di quelle pregresse non più in vigore;
che pertanto la norma contenuta nell'avviso impugnato, (art. 6 del disciplinare) che prevede che sino all'entrata in vigore del futuro decreto ministeriale gli onorari saranno calcolati in base alle tariffe professionali di cui alla legge n. 143/1949 ed ai decreti ministeriali di attualizzazione è illegittima in quanto si risolve nella disapplicazione e dunque nella violazione manifesta dell'art. 17 , comma 12 ter della legge 109/1994 e più specificamente dei minimi inderogabili che il legislatore ha fissato in via transitoria;
il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell'avviso impugnato, nella parte in cui vincola i concorrenti all'accettazione della clausola n. 6 del disciplinare allegato e consente all'amministrazione di derogare negli stessi termini alle norme vigenti in materia di onorari professionali;
le spese e le competenze di causa possono, per la novità della questione, essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato.
Spese e competenze di causa compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 16 aprile 2003.


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOCUMENTO

SENTENZA n. 2813

FONTE

TAR VENETO

TIPO DOCUMENTO

SENTENZA

NUMERO

2813

DATA

/ / ----/--/--

RIFERIMENTO

 

 


TITOLO

TARIFFA - OPERE PUBBLICHE - LEGITTIMITA' - RICHIAMO AL D.M. 4/4/2001

TESTO

Ric. n. 821 del 2003 Sent. n. 2813/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, con l'intervento di:
Angelo De Zotti Presidente f.f.
Elvio Antonelli Consigliere
Marco Buricelli Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 821 del 2003 proposto dall' ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ronfini e Franco Zambelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, Via Cavallotti n. 22;

contro

il COMUNE DI CASTEFRANCO VENETO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella, Marina Perona e Franco Stivanello Gussoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Dorsoduro, 3593;
e nei confronti

della AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento

1)della lettera -invito di cui alla nota prot. n. 1083 del 14 gennaio 2003 del Comune di Castelfranco Veneto -Settore Lavori Pubblici, avente ad oggetto "potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno" nella parte in cui, alla lettera d), ai fini dei corrispettivo, si stabilisce che "con riferimento all'ammontare delle competenze tecniche, stimato nell'art. 5 del bando di gara in euro 162.173,28, si precisa che l'Amministrazione ritiene che il d.m. 4 aprile 2001 non sia più in vigore e si debba rideterminare l'importo stimato con riferimento unicamente alla tariffa approvata dalla l. 143/1949", con conseguente rideterminazione in diminuzione dell'ammontare delle competenze tecniche in euro 138.330,22; e
2)della nota n. 10464 del 2 aprile 2003 del Comune di Castelfranco Veneto -Settore Lavori Pubblici, con la quale l'Amministrazione ha respinto l'istanza di annullamento in parte qua del bando formulata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso con nota prot. 1042 del 18 marzo 2003;
visto il ricorso, notificato il l'11 aprile 2003 e depositato in Segreteria il successivo 18 aprile, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco Veneto, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 29 aprile 2003, fissata per l'esame e la decisione della domanda cautelare (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Maso, su delega di Ronfini, per il ricorrente, e Perona per il Comune di Castelfranco Veneto;
rilevata, ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e ritenuto, a scioglimento della riserva formulata al riguardo, di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata e succintamente motivata;
sentite sul punto le parti costituite, che non hanno espresso rilievi o riserve;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e negli scritti difensivi;

1.-premesso in fatto che con la lettera -invito in epigrafe indicata, concernente l'affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori relativi al "potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno", il Comune di Castelfranco Veneto ha rideterminato in diminuzione il corrispettivo dei servizi di progettazione di cui alla gara già indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 218 del 17 settembre 2002, e ciò sulla base della ritenuta inapplicabilità della disciplina contenuta nel d. m. 4 aprile 2001 e sull'assunto per cui il corrispettivo dovrebbe essere determinato esclusivamente in forza della tariffa di cui alla l. n. 143 del 1949, che prevede una sensibile riduzione dei compensi stabiliti per le prestazioni professionali degli ingegneri;
che tale rideterminazione in diminuzione è stata contestata dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Treviso con nota 18 marzo 2003, disattesa dal Comune con nota 2 aprile 2003 sulla base del richiamo, tra l'altro, alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n. 30 del 13 novembre 2002;
che l'Autorità di Vigilanza, con la determinazione su citata, nonostante l'art. 7 della l. n. 166 del 2002, nell'introdurre il comma 12 ter all'art. 17 della l. n. 109 del 1994, stabilisca che continua transitoriamente "ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001", si è espressa in senso contrario all'applicazione del d.m. 4 aprile 2001, concernente la quantificazione dei corrispettivi professionali per prestazioni relative ad incarichi di progettazione ed altre attività attinenti i lavori pubblici, d. m. annullato dal TAR del Lazio con le sentenze 23 luglio 2002 n. 6552 e 8 agosto 2002 n. 7067, affermando che sarebbe applicabile, nelle more di una nuova disciplina, la previgente l. 2 marzo 1949, n. 143, con conseguente notevole riduzione della percentuale prevista per i corrispettivi;
che, tutto ciò premesso, l'Ordine ricorrente, ritenuta la propria legittimazione a ricorrere, ha chiesto al TAR di annullare gli atti impugnati deducendo la violazione dell'art. 17, comma 12 ter, della l. n. 109 del 1994, nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di presupposto;
che il Comune di Castelfranco Veneto si è costituito, ha sollevato eccezioni in rito e ha chiesto inoltre al TAR di rigettare il ricorso poiché infondato nel merito;

2.1.-che le eccezioni in rito sollevate dal Comune sono infondate e vanno respinte;
che l'Ordine degli ingegneri di Treviso è legittimato a ricorrere;
che gli ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche quando si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (cfr. Cons. St., sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339 e 3 giugno 1996, n. 624), con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà dell'ordine professionale: ipotesi che non rientra nella vicenda odierna;
che la legittimazione dell'Ordine ricorrente va accertata in astratto ed ex ante;
che occorre inoltre tenere conto del collegamento territoriale esistente tra stazione appaltante e Ordine ricorrente, e ciò indipendentemente dal fatto che, in concreto, nessun ingegnere iscritto all'Ordine di Treviso abbia presentato domanda di partecipazione alla gara, tra l'altro non potendosi escludere che la mancata presentazione di domande da parte dei professionisti suddetti sia dovuta proprio alla prescrizione di cui alla lettera d) della lettera -invito;
che, in ogni caso, anche a volere valutare la legittimazione dell'Ordine di Treviso in concreto ed ex post, la capacità degli atti impugnati di ledere un interesse unitario della categoria professionale degli ingegneri iscritti all'Ordine risulta adeguatamente comprovata dallo scambio di note tra Ordine ricorrente e Comune resistente dal quale si ricava che l'Amministrazione comunale ha accettato il contraddittorio sulla richiesta dell'Ordine di modificare la lettera -invito (peraltro dichiarando, con l'impugnata nota del 2 aprile 2003, di aderire alla tesi interpretativa dell'Amministrazione e che "non si procederà quindi a rivedere il bando");
che, per quanto riguarda l'eccepita omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, a parte che appare perlomeno discutibile qualificare come tali coloro che hanno chiesto di partecipare alla licitazione privata, trattandosi piuttosto di co -interessati all'annullamento della prescrizione, e che dall'esame della lettera -invito non risulta direttamente menzionato o facilmente individuabile alcun soggetto, appare decisivo rilevare che rispetto alla lettera -invito non sono individuabili controinteressati in senso proprio, vale a dire soggetti ai quali notificare necessariamente l'impugnazione (cfr. Cons. giust. amm. Reg. Sic. n. 295 del 2000);
che il Comune solleva l'ulteriore eccezione di irricevibilità del ricorso muovendo dal presupposto secondo il quale l'Ordine non avrebbe potuto avere conoscenza della lettera -invito se non da coloro che hanno domandato di partecipare alla licitazione privata;
che il Collegio ritiene che tale presupposto non sia stato adeguatamente dimostrato, mentre appare tutt'altro che inattendibile l'affermazione difensiva del ricorrente secondo la quale l'Ordine di Treviso avrebbe conosciuto la lettera -invito dall'omologo Ordine di Ferrara (cfr. allegati 1 e 2 elenco documenti ric. del 29 aprile 2003);

2.2.-che nel merito il ricorso è chiaramente fondato e va accolto;
che l'art. 17, comma 12 ter, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 7 della l. 3 agosto 2002, n. 166, stabilisce che "il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili... Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001";
che il TAR del Lazio, con sentenze 23 luglio 2002, n. 6552 e 8 agosto 2002, n. 7067, ha annullato il d. m. 4 aprile 2001, per violazione di principi in tema di violazione del procedimento;
che l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, con determinazione 13 novembre 2002, n. 30, ha affermato tra l'altro che, considerato l'intervenuto annullamento, da parte del TAR del Lazio, del d. m. 4 aprile 2001, la previsione, di cui al citato art. 17, comma 12 ter, della l. n. 109 del 1994, di un nuovo decreto chiamato a definire, quindi a rendere applicabile la nuova normativa, "porta, nelle more, ad applicare quella contenuta nella l. 2 marzo 1949, n. 143"; e che il Comune "ha aderito alla tesi interpretativa dell'Autorità di vigilanza" (cfr. nota dirigente Settore ll. pp. 2 aprile 2003);
che, come è stato affermato nella sentenza del 9 maggio 2003 n. 2651, che questo Collegio condivide, e con la quale la Sezione ha deciso un ricorso proposto dallo stesso Ordine degli ingegneri, ricorso che riguardava una questione in diritto identica a quella odierna, il citato comma 12 ter, ultimo periodo, ha inteso fare salvi in via transitoria, fino alla revisione prevista nel primo periodo dello stesso comma 12 ter, i minimi tariffari stabiliti con il d. m. 4 aprile 2001, per impedirne il venir meno in seguito alla intervenuta impugnazione dinanzi al TAR del Lazio del d. m. di approvazione delle tariffe;
che, in altre parole, la finalità perseguita con la disposizione di cui al citato comma 12 ter non può essere stata se non quella di conservare transitoriamente la disciplina contenuta nel d. m. impugnato in sede giurisdizionale;
che dunque, diversamente da quanto è stato ritenuto dalla Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 30 del 2002, le cui conclusioni sono state recepite nei provvedimenti impugnati, il rinvio contenuto, nell'ultimo periodo del comma 12 ter, alla disciplina di cui al d.m. 4 aprile 2001, non ha natura formale ma ha carattere materiale -contenutistico: la norma di legge, introdotta ad hoc, ha cioè recepito i contenuti della disposizione regolamentare inserendoli nella fonte primaria, e ciò indipendentemente dalle vicende del regolamento, impugnato in sede giurisdizionale amministrativa, suscettibile, come tale, di annullamento (e difatti annullato, anche se unicamente per ragioni di carattere procedimentale);
che per effetto di tale recepimento l'annullamento in sede giurisdizionale del d. m. 4 aprile 2001, intervenuto per vizi del procedimento, pur esplicando i suoi ordinari effetti di caducazione sulla fonte formale della disciplina, diversamente da quanto è stato affermato dalla Autorità di vigilanza non ha assunto alcun rilievo ai fini della applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste ferme non più perché fissate nel d.m. annullato ma perché, per così dire, "incorporate e rese stabili" nella disposizione di recepimento (conf. TAR Veneto, sent. cit.);
che tale conclusione non appare infirmata dal disposto di cui al comma 14 ter dell'art. 17 della l. n. 109 del 1994, il quale stabilisce che fino alla emanazione del decreto di cui al comma 14 bis, "continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore": la formulazione del comma 14 ter appare infatti compatibile con una pluralità di interpretazioni del concetto di "tariffa professionale in vigore", e anzi è assai più compatibile rispetto alla tesi del persistere, in via transitoria, dell'efficacia delle tabelle contenute nel d.m. 4 aprile 2001 che rispetto a quella del ripristino delle tariffe risalenti alla l. n. 143 del 1949 e successive attualizzazioni, giacché la finalità che il Legislatore ha inteso perseguire è stata quella di confermare in via transitoria le tariffe di cui al d. m. 4 aprile 2001 e non di ripristinare quelle pregresse;
che seguendo l'interpretazione proposta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si perverrebbe al risultato, inammissibile poiché contrastante con i principi che disciplinano i rapporti tra le fonti del diritto, di disapplicare una fonte normativa primaria per effetto dell'annullamento in sede giurisdizionale di un atto regolamentare;
che pertanto l'atto impugnato, nella parte in cui prevede l'applicazione unicamente della tariffa approvata con la l. n. 143 del 1949, è chiaramente illegittimo poiché si risolve nella disapplicazione, e dunque nella violazione, dell'art. 17, comma 12 ter, ultimo periodo, della l. n. 109 del 1994, con specifico riguardo ai minimi inderogabili che il Legislatore del 2002 ha confermato in via transitoria;
che il ricorso va quindi accolto e i provvedimenti impugnati annullati, nei limiti dell'interesse del ricorrente;
che concorrono peraltro giusti motivi, anche avuto riguardo alla novità della questione decisa, per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell'interesse fatto valere dal ricorrente.
Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 29 aprile 2003.

 

 

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DOCUMENTO

11/03/2003 SENTENZA n. 1791

FONTE

TAR LAZIO

TIPO DOCUMENTO

SENTENZA

NUMERO

1791

DATA

11/03/2003 2003/03/11

RIFERIMENTO

 

NOTA

INTERO TESTO

 


TITOLO

DPR 05/06/2001 N. 328 - ORDINAMENTO PROFESSIONALE - RICORSO DEL CNI - SALVAGUARDIA DELLE PRECEDENTI COMPETENZE PROFESSIONALI - RIGETTO

TESTO

FATTO

Vengono impugnati in questa sede sia il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che reca modifiche all'ordinamento di alcune professioni liberali e all'esame di abilitazione per l'esercizio delle stesse, sia (con motivi aggiunti) l'ordinanza ministeriale che indice la sessione di esami di abilitazione per l'anno 2002, ovviamente nella parte che si riferisce agli ingegneri.
Contro il primo provvedimento vengono proposti i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione dell'art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle regole sul giusto procedimento, nonché difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifeste, contraddittorietà e confusione; per non essere stati sentiti i consigli nazionali degli ordini interessati e per essere il provvedimento totalmente scoordinato, redatto in modo non collegiale;

2) Violazione e falsa applicazione della legge 14 gennaio n. 4, della legge n. 127 del 1997, del decreto ministeriale n. 509 del 1999, del r.d. n. 24537 del 1925, nonché eccesso di delega, difetto di motivazione e di istruttoria, confusione e perplessità, oltre che violazione degli artt. 33 e 34 Cost.; e ciò in quanto il provvedimento, contraddittoriamente con se stesso, non garantisce la competenza attribuita agli iscritti all'ordine dalla normativa previgente, essendo ciò ostacolato dall'esistenza nelle sezioni di diverse classi di abilitazione e dal fatto che alcune competenze tipiche degli ingegneri sembrano essere state trasferite agli architetti "pianificatori territoriali" ed altre ai geologi (in campo geotecnico), presenta il grave "handicap" del termine "junior", poco perspicuo, degli iscritti alla sezione B dell'Albo, non determina una chiara contiguità fra gli iscritti alla sezione A e gli iscritti alla sezione B, dà luogo a confusioni fra i percorsi formativi universitari e le varie classi di iscrizione, è incoerente in ordine alla rappresentatività e alla disciplina, presenta sfalsamenti con l'ordine degli studi universitari.
Con motivi aggiunti viene, poi, dedotto il seguente motivo di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, degli artt. 114 e segg. Cost., della legge n. 59 del 1997, nonché eccesso di delega, oltre che illegittimità costituzionale della legge n. 4 del 1999 per violazione degli artt. 114 e segg. Cost.; in quanto nella materia esiste una potestà concorrente delle regioni con lo Stato e quest'ultimo è attributario soltanto di legiferare in ordine ai principi generali della materia.
Dopo l'emanazione dell'ordinanza ministeriale relativa alla sessione di esami di abilitazione, questa viene impugnata con ulteriori motivi aggiunti e considerata viziata sia di illegittimità derivata che per effetto del seguente autonomo vizio, di cui al sottonotato motivo:

1) Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 9 settembre 1997, della legge 8 dicembre 1956, n. 1328 e del d.P.R. n. 328 del 2001, nonché perplessità, difetto dei presupposti e travisamento, per non essere state individuate più commissioni per sede, per essersi ignorata la ripartizione nelle sezioni A e B, per non aver previsto la partecipazione degli ordini professionali e per aver previsto le domande di partecipazione esclusivamente in coerenza con il titolo accademico conseguito.
Le amministrazioni intimate si costituiscono in giudizio e resistono al ricorso, chiedendone la reiezione ed eccependo l'intervenuta partecipazione degli ordini professionali al procedimento normativo, la sostanziale non innovazione delle competenze dei professionisti e la necessità della regolamentazione così come emanata per consentire l'ingresso dei nuovi laureati triennali.
Intervengono "ad opponendum" sia l'Ente di previdenza dei periti industriali, che il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio nazionale dei geometri e il Consiglio nazionale dei periti industriali, i quali eccepiscono, da un lato, la inammissibilità del ricorso, e, dall'altro, la sua infondatezza nel merito.
Interviene altresì ( sempre "ad opponendum") l'Associazione D.U.E.L. (Diplomati e Diplomandi in Edilizia e Laureati), la quale si oppone all'accoglimento del ricorso.
Emanata sentenza istruttoria n. 7458 del 2002, le amministrazioni resistenti depositano la richiesta documentazione istruttoria.
Il ricorrente presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso e ugualmente presentano memoria in senso opposto, gli interventori.
La causa è spedita in decisione alla pubblica udienza del 18 dicembre 2002.

DIRITTO

Come si è specificato in narrativa, con il presente ricorso viene impugnato sia il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ritenuto lesivo delle competenze degli iscritti all'ordine degli ingegneri, che l'ordinanza ministeriale, che indice la sessione di abilitazione per l'anno 2002.
Occorre, pertanto, esaminare separatamente i due ordini di censure, anche se, come si vedrà, alcune censure dirette contro l'ordinanza ministeriale concernono la illegittimità derivata del secondo provvedimento, le quali seguono conseguentemente la sorte delle censure attinenti al primo provvedimento.
Prima di passare all'esame delle censure che riguardano il d.P.R. n. 328, occorre premettere che il suddetto provvedimento normativo si è reso necessario per adeguare il mondo delle professioni liberali al nuovo sistema accademico dei titoli di studio, nuovo sistema che ha introdotto sia le lauree cosiddette "brevi" e sia una serie di percorsi formativi differenziati.
Da ciò la conseguenza che il precedente assetto, basato su un sistema di formazione non più attuale, non poteva non subire delle modificazioni, rese necessarie dagli adeguamenti alla nuova struttura degli studi.
Naturalmente, per il rispetto della certezza del diritto, il che val dire per la salvaguardia delle competenze professionali dei soggetti già facenti parte dell'ordine, occorreva determinare comunque delle regole che non sconvolgessero il precedente assetto, insieme con la possibilità dell'ingresso a pieno titolo delle nuove professionalità. E la vicenda, pur con tutte le necessarie innovazioni, è stata correttamente valutata nell'impugnato decreto presidenziale, laddove, all'art. 1, comma 2, è detto espressamente:
"Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione".
Si tratta di una regola di carattere generale che, proprio perché tale, funge da chiave di interpretazione di tutte le norme particolari che si ritrovano nel testo del provvedimento, così che se, come è stato evidenziato dal ricorrente Ordine, in qualcuna di queste norme dovesse essere scorto un dubbio circa il mantenimento delle competenze in capo agli ingegneri iscritti all'albo prima della riforma, questo dubbio va sciolto, sulla base della suddetta regola generale, nel senso che gli stessi possono continuare ad esercitare le medesime competenze già loro riconosciute nel previgente sistema.
Ciò premesso, può passarsi all'esame dei singoli motivi che sostengono il ricorso.
Il primo motivo, che censura il provvedimento impugnato sotto due aspetti, il non essere stati sentiti i consigli nazionali degli ordini interessati e la redazione confusa e scoordinata del testo, è infondato.
Relativamente al primo aspetto, l'infondatezza è in fatto, in quanto dalle premesse del provvedimento risulta chiaramente che gli ordini e i collegi professionali interessati sono stati sentiti, né risulta che tale affermazione sia stata in qualche modo considerata affetta da falsità.
Peraltro, dalla documentazione allegata dall'Amministrazione, risulta che l'Ordine degli ingegneri ha fatto pervenire ben sei documenti di osservazioni (rispettivamente il 24 luglio 2000, il 1 febbraio 2001, il 21 febbraio 2001, il 5 marzo 2001, il 13 marzo2001 e il 21 marzo 2001).
Che, poi, la partecipazione non sia stata ottimale, nel senso che non si è prodotto un vero e proprio contraddittorio, è vicenda estranea alla fattispecie, in quanto occorreva soltanto "sentire" gli ordini interessati e non anche concordare con essi i contenuti del provvedimento.
Con riferimento al secondo aspetto del motivo, il fatto che il provvedimento impugnato sia stato redatto (secondo l'Ordine ricorrente) in modo confuso e scoordinato, senza una piena attività collegiale, è fatto puramente intuitivo, non suffragato da prove di alcun genere.
Peraltro, anche nel caso che le singole parti del provvedimento siano state elaborate da sottocommissioni "ad hoc", in ragione di una loro particolare specializzazione, ciò evidentemente non è sintomo di illegittimità, se poi tali parti sono state assunte e fatte proprie dalla commissione nella sua collegialità. E che ciò sia mancato resta una pura illazione del ricorrente.
Il secondo motivo del ricorso, che si distingue in più censure, è anch'esso infondato.
Per quanto concerne la mancanza di garanzia ai soggetti già iscritti all'ordine antecedentemente alla riforma, si è già detto che ciò non è e si è pure fornita la spiegazione che la presenza della norma generale di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 2, del decreto presidenziale, fornisce la chiave interpretativa per superare eventuali dubbi che potessero sorgere nella lettura delle norme di specie.
Il fatto della presenza del termine "junior", al di là della sua mancanza di perspicuità in ordine al significato letterale attribuito al termine, non pare al Collegio significativo né foriero di illegittimità, trattandosi di un mero fatto nominale, mentre ciò che è rilevante è la competenza in campo professionale attribuita ai professionisti iscritti nell'elenco contrassegnato con tale termine, che è sicuramente in sintonia con i percorsi universitari seguiti dagli interessati.
Relativamente, poi, al fatto della mancanza di contiguità fra gli iscritti all'elenco A e gli iscritti all'elenco B, al di là della scarsa intelligibilità della censura, essa non si rinviene, in quanto la differenziazione di competenze fra le due categorie di professionisti appare coerente con il diverso grado di professionalità degli stessi e si enuclea comunque nell'ambito della più generale materia ingegneristica.
Infondato è anche il motivo aggiunto che censura di illegittimità costituzionale la legge n. 4 del 1999, in quanto la materia ricadrebbe nella potestà legislativa concorrente delle regioni, restando attribuita allo Stato soltanto la parte relativa ai principi generali.
E ciò per più motivi: innanzitutto, perché la legge n. 4 del 1999 è antecedente alla riforma costituzionale, poi perché la materia in esame presenta sicuramente aspetti di carattere generale, in considerazione del fatto che trattasi di una riforma generale delle professioni che non può che essere uguale per tutto il territorio nazionale, ed infine perché, quand'anche la materia fosse di competenza delle regioni, occorrerebbe comunque attendere un provvedimento di queste ultime, in attesa del quale non può che valere la normativa statale previgente (la cui scaturigine è del 1999, precedente alla riforma costituzionale).
Anche i motivi che si dirigono contro l'ordinanza ministeriale sono infondati.
Le censure di illegittimità derivata seguono la sorte di quelle attinenti all'impugnazione del d.P.R. n. 328 del 2001.
Le censure che si dirigono autonomamente contro l'ordinanza ministeriale che indice la sessione di abilitazione per il 2002, derivano la loro infondatezza dal fatto che non è necessario prevedere più commissioni per ciascuna sede (ciò è solo consigliabile per motivi di opportunità), che risulta indicata nell'ordinanza e la necessità della dichiarazione del titolo di studio posseduto e del settore per il quale i candidati chiedono di partecipare all'esame di abilitazione, ed infine perché non è necessaria nella specie la partecipazione degli ordini professionali.
Il ricorso è, pertanto infondato "in toto" e va, conseguentemente, rigettato.
Le spes di giudizio possono, però, essere integralmente compensate fra tutte le parti costituite per ragioni di equità.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Sezione I

- Rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
- Compensa le spese.
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, in Camera di consiglio.

 

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 NEWS DAL MONDO DEI TECNICI

 

 

PENSIONI, INTESA CASSE-LAVORO

 

 

Più vicina la possibilità di sommare i contributi previdenziali accreditati in più gestioni per perfezionare il diritto alla pensione. Giovedì il sottosegretario al ministero del Lavoro, Alberto Brambilla, sottoporrà la proposta alle rappresentanze sindacali dei liberi professionisti. Il progetto - su cui si è raggiunto il consenso delle Casse private - correggerà le previsioni della delega previdenziale, approvata dalla Camera. La principale novità è il riferimento, per il calcolo delle prestazioni, a un sistema contributivo "ad hoc" per gli enti privatizzati in base al decreto legislativo 509/94. È comunque previsto un coefficiente correttivo per premiare gli iscritti con maggiore anzianità nella stessa gestione, così da ridurre il differenziale rispetto alle prestazioni determinate con il retributivo. Tuttavia, qualora l'anzianità maturata nella gestione «sia uguale o superiore a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia», si applicherà il sistema "ordinario" della gestione. 

 

 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DECRETO 12 giugno 2003, n.185: Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 169 del 23-7-2003)

 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DECRETO 2 luglio 2003, n.183: Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403. (GU n. 168 del 22-7-2003)

 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DELIBERAZIONE 9 maggio 2003: Ripartizione percentuale su base regionale - Agevolazioni legge n. 488/1992 - Stanziamento legge finanziaria 2003 (Delibera n. 21/2003). (GU n. 169 del 23-7-2003)

 DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. (GU n. 168 del 22-7-2003)

 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMUNICATO: Comunicato relativo al decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 gennaio 2003, recante «Norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi». (GU n. 167 del 21-7-2003)

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 30 giugno 2003: Modifica al decreto 16 luglio 2002, n. 641 - Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. (GU n. 167 del 21-7-2003)

 DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.181 - Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. (GU n. 167 del 21-7-2003)

 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - COMUNICATO: Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di giugno 2003 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani. (GU n. 167 del 21-7-2003)

 DIRETTIVA 2003/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003 che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DELIBERAZIONE 12 maggio 2003: Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000 recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. (GU n. 165 del 18-7-2003)

 ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - COMUNICATO: Regolamento «Operazioni Ogni Tempo nello spazio aereo nazionale» (GU n. 162 del 15-7-2003)

 COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI - ORDINANZA 9 luglio 2003: Aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. (Ordinanza n. 7/2003). (GU n. 163 del 16-7-2003)

 DIRETTIVA 2003/68/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2003 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole (Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 DIRETTIVA 2003/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ATTO DI INDIRIZZO 21 maggio 2003: Abrogazione della direttiva 30 novembre 2000, n. 141/T, in materia di affidamento delle gestioni totali aeroportuali. (GU n. 163 del 16-7-2003)

 DIRETTIVA 2003/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE

 

 

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